LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19063/2019 proposto da:
B.N., elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell’avvocato Parenti Luigi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.I., nella qualità di curatore speciale della minore D.P.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio Faà Di Bruno n. 10, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, Z.M.G. nella qualità di tutore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2940/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2021 dal cons. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma con sentenza 2940 in data 7/5/2020, pronunciata a seguito di giudizio di rinvio disposto con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione in data 23/6/2017 nr22441, ha confermato la sentenza 338 in data 29/9/2014 pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Roma con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità della minore D.P.C. nata a *****.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma 2940 in data 7/5/2020 ha proposto ricorso in cassazione B.N. madre della, minore affidato a due motivi. Il curatore speciale resiste con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente B.N. lamenta violazione della L. 4 maggio 1984, n. 183, artt. 1 e 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere il giudice di merito dichiarato lo stato di abbandono e lo stato di adottabilità della minore senza considerare e valutare l’attuale stato di vita della ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice di merito dichiarato lo stato di abbandono e lo stato di adottabilità della minore senza disporre una nuova CTU.
Ritiene il Collegio che il presente ricorso debba essere rinviato a nuovo ruolo per integrare il contraddittorio nei confronti del padre della minore D.P.C. nata a ***** e concede termine alla ricorrente di giorni 60 per la citazione a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 15 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021