LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18036/2020 proposto da:
D.K., elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’Avv.to Paolo Sassi;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno IN PERSONE DEL MINISTRO p.t. rapp. e difeso da legis, dall’Avv. Gen. dello Stato, via dei Portoghesi 12 ROMA;
– resistete –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositate il 12/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 da MELONI MARINA.
FATTO E DIRITTO
La Corte;
Letti gli atti del ricorso nr 18036/2020;
rilevato che con ordinanza interlocutoria 10 maggio 2021, n. 12324, la Prima sezione civile ha rimesso alla pubblica udienza la questione, oggetto di contrasto tra le sezioni, se in tema di ricorso per cassazione, chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le sue conclusioni, abbia o meno l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne o trascriverne pure il contenuto. rilevato che la decisione della questione- è rilevante per la decisione del presente ricorso.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021