LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19990-2020 proposto da:
A.S., rappresentato e difeso dall’avv. ROSALIA BENNATO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano, con decreto del 16.4.2020, rigettava il ricorso proposto da A.S. avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione, internazionale ed umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di tale decreto A.S., affidandosi a due motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, non massimata) – l’indicazione della data del suo rilascio, successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ed il difensore è tenuto a certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria della terza sezione, n. 17970 07/06/2021, non massimata, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della Convenzione E.D.U.
Nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica soltanto la data di rilascio, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto il “visto per autentica”.
La questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con la richiamata ordinanza interlocutoria n. 17970 del 2021 assume perciò rilievo decisivo ai fini della definizione della lite.
La trattazione del ricorso andrà di conseguenza rinviata in attesa che tale questione di legittimità costituzionale venga esaminata dalla Consulta.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021