LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29000-2020 proposto da:
E.B., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
nonché contro PROCURA REPUBBLICA CATANZARO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 136/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 4.3.2019, rigettava il ricorso proposto da E.B. avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione, internazionale ed umanitaria.
La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, n. 136/2020, rigettava il gravame proposto dall’ E. avverso la predetta decisione di primo grado.
Propone ricorso per la cassazione di tale sentenza E.B., affidandosi a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per ragioni di priorità logica, occorre esaminare innanzitutto il secondo motivo, attinente alla protezione sussidiaria, in relazione al quale va evidenziato che la sentenza impugnata non contiene alcuna indicazione delle fonti informative consultate dal giudice di merito per la ricostruzione del contesto interno esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione.
a) se i documenti relativi alle cd. C.O.I. (Country of Origin Information) possano essere introdotti per la prima volta nel giudizio di legittimità, in deroga all’art. 372 c.p.c.;
b) se la parte possa limitarsi ad una mera allegazione “vestita” delle fonti informative alternative, ovvero abbia l’onere di allegare l’esistenza di C.O.I. aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella sua regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso;
c) se, ancora, l’effettiva esistenza e il concreto contenuto delle predette fonti informative alternative rientrino o esulino dai controlli di competenza della Corte di Cassazione.
Il tutto, tenendo conto anche del diverso rito seguito nel giudizio di merito e tenendo conto della possibilità, o meno, di appellare la decisione di primo grado nel merito, proponendo uno specifico motivo di gravame sul punto.
Il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della prima sezione, in udienza pubblica, sui temi indicati dalla richiamata ordinanza interlocutoria n. 12586 del 2021.
PQM
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della prima sezione, in udienza pubblica, sui temi indicati dall’ordinanza interlocutoria n. 12586 del 2021.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021