LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30204-2020 proposi da:
A.N., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA. VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
nonché contro PROCURA REPUBBLICA CATANZARO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 160/2C:/0 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 13.7.2018, rigettava il ricorso proposto da A.N. avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione, internazionale ed umanitaria.
La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, n. 160/2020, rigettava il gravame proposto dall’ A. avverso la predetta decisione di primo grado.
Propone ricorso per la cassazione di tale sentenza A.N., affidandosi a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per ragioni di priorità logica, occorre esaminare innanzitutto il terzo motivo attinente alla protezione umanitaria, in relazione al quale va evidenziato che il ricorrente da atto di aver dedotto e documentato, nel corso del giudizio di merito, un significativo grado di integrazione nel tessuto socio-lavorativo italiano, in particolare dimostrato da un rapporto di lavoro subordinato (cfr. pag. 13 del ricorso), che la Corte di Appello ha ritenuto irrilevante a priori, senza svolgere alcuna considerazione sulla sua effettiva consistenza.
Il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in merito alla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria in presenza dell’allegazione, o dell’accertamento da parte del giudice di merito, di un significativo profilo di radicamento del richiedente in Italia, fondato su indici di stabilità lavorativa o relazionale, la cui radicale modificazione, per effetto del rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione E.D.U., sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello sradicamento, che incentri la valutazione comparativa sul livello di integrazione conseguito dallo straniero in Italia, con attenuazione del rilievo delle condizioni del Paese di origine non eziologicamente ricollegabili alla predetta integrazione. Argomenti, questi, attualmente sottoposti all’esame delle Sezioni Unite giusta l’ordinanza di remissione di questa sezione n. 28316 del 2020.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione oggetto dell’ordinanza di remissione di questa sezione, n. 28316 del 2020.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021