Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21952 del 30/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31228-2019 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA, n. 3, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato NASPI FABRIZIO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO dell’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ e RICERCA *****, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 719/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1. – M.F. ha agito davanti al Tribunale di Perugia per vedersi riconosciuta l’indennità spettante ai medici specializzandi, facendo presente di avere frequentato il corso tra il 1989 ed il 1992; ha avuto accoglimento in primo grado, ma, su impugnazione della Presidenza del Consiglio, il giudice di appello ha dichiarato l’incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Roma, concedendo tre mesi per la riassunzione.

2. – In appello il ricorrente era in realtà contumace, ed ha avuto tardiva conoscenza di questo provvedimento, ossia quando il termine imposto per la riassunzione era già scaduto.

3. – Il ricorso è basato su due motivi. Non v’e’ costituzione degli intimati.

CONSIDERATO

Che:

3.1. – Risulta dal ricorso che il ricorrente, sia pure tardivamente, ha riassunto la causa presso il Tribunale di Roma. La Presidenza del Consiglio ne ricava una litispendenza che eccepisce con il controricorso, ma l’eccezione è infondata in quanto altro è il procedimento riassunto presso il Tribunale di Roma, che ha ad oggetto la rivendicazione del corrispettivo per gli anni di specializzazione, altro il presente giudizio che ha ad oggetto il termine di riassunzione e la sua decorrenza.

4. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 292 c.p.c..

Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello ha imposto per la riassunzione della causa davanti al giudice competente un termine di tre mesi a far data dalla comunicazione della sentenza, non considerando che, essendo egli contumace, non poteva ricevere comunicazione alcuna, ai sensi della citata norma. Osserva che il termine avrebbe dovuto decorrere dalla notifica.

5. – Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 307 c.p.c..

Sostiene il ricorrente che il termine avrebbe dovuto essere di sei mesi e non di tre in quanto l’abbreviazione è frutto della riforma del 2009 applicabile solo ai procedimenti iniziati dopo il 4.7.2009, mentre questo è anteriore.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Con il ricorso infatti si impugna una ordinanza che ha fissato il termine per riassumere la causa, dunque una ordinanza che non statuisce su diritti, ma dispone del processo.

IL ricorrente avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini, e comunque impugnare la sentenza che ha definito il procedimento di riassunzione, non l’ordina za che quella riassunzione ha disposto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di 2000,00 Euro a titolo di spese legali, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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