LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1373-2020 proposto da:
M.C., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato BORZI’ ROSARIA ANNA;
– ricorrente –
contro
C.V., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1271/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
Che:
1. – M.C. montava un cavallo, ed all’epoca era minorenne, quando C.V., a bordo della sua vettura, lo incrociava sulla propria via, vicino ad una intersezione stradale. L’automobilista, secondo la tesi del M., teneva una velocità non adeguata alla strada rurale che percorreva, facendo rumore ed alzando polveroni; inoltre, spaventatosi per l’improvvisa comparsa del fantino, si metteva a suonare con forza il clacson e così imbizzarriva il cavallo che disarcionava M.C., il quale, a causa della caduta, riportava lesioni alla fronte.
I genitori del M. hanno citato in giudizio il Capizzi e la compagnia di assicurazione.
2. – Il Tribunale ha ritenuto tuttavia che non vi fossero prove della colpa del conducente dell’auto, o comunque di un nesso di causa tra il comportamento di costui e la caduta da cavallo. In appello questa valutazione è stata confermata, sotto il profilo della assenza del nesso di causa e della colpa.
3. – Il ricorso è basato su due motivi. Non v’e’ costituzione degli intimati.
CONSIDERATO
Che:
4. – Il primo motivo di ricorso denuncia violazione sia dell’art. 116 c.p.c. che degli artt. 2954 e 2052 c.c..
La tesi è la seguente, a dispetto per certi versi della rubrica del motivo: secondo giurisprudenza, in caso in cui un danno sia il concorso della circolazione del veicolo e della condotta dell’animale, le due presunzioni concorrono, nel senso che il proprietario del veicolo è comunque soggetto a quella di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, con la conseguenza che se non dimostra l’esclusiva responsabilità dell’altro, o comunque di non aver potuto evitare il danno, la presunzione di pari colpa opera a suo svantaggio.
Secondo il ricorrente la Corte di Appello avrebbe disatteso questa regola, in quanto, pur non avendo il C., tra l’altro rimasto contumace, fornito alcuna prova della esclusiva responsabilità della controparte, il danno è stato interamente addebitato a quest’ultima.
Il motivo è infondato.
Va detto che la corte non fa applicazione errata della suddetta regola, espressa da questa corte (Cass. 4373/ 2016) nel caso di danno risultante da circolazione di veicolo e da condotta dell’animale. Non dice che non si applica la presunzione: semplicemente rileva che, come emerso dall’istruttoria, la presunzione di pari colpa risulta vinta, a svantaggio del fantino, per il fatto che alcuna responsabilità poteva rinvenirsi nella condotta dell’automobilista, e soprattutto escludendo che quest’ultima possa essere stata la causa del danno.
In sostanza, la prova che vince la presunzione di concorso di colpa può anche risultare dagli atti, ed i giudici di merito hanno ritenuto che risultasse, escludendo che la condotta del conducente possa essere stata difforme da modelli di diligenza generici o specifici. Dunque, con accertamento in fatto qui non sindacabile, è stato escluso che la condotta di guida abbia colpevolmente causato il danno. E questo giudizio è motivato.
5. – Il secondo motivo denuncia omesso esame, anche sotto forma di difetto di motivazione, di fatti controversi e decisivi, ed in particolare dell’interrogatorio del convenuto, delle prove testimoniali e del modello di constatazione amichevole.
Si tratta di un motivo inammissibile.
Non di omesso esame di un fatto ci si duole, ma di omesso esame di prove, semmai, che è cosa diversa: il primo censurabile in Cassazione, il secondo no, se non limitatamente ad un difetto assoluto di motivazione o ad un errore percettivo; in sostanza, la censura appare come di omesso esame di un fatto, ma ripropone questioni di valutazione della prova, qui inammissibili.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021
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