LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7125-2021 proposto da:
D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINIS MASSIMO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.C.;
– intimata –
contro
D.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO BEVIGNANI, 9, presso lo studio dell’avvocato ONESTI VALERIO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. RG 25809/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CELESTE ALBERTO, che visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento di competenza e annulli l’ordinanza del Tribunale di Roma del 03/03/2021, con le conseguenze di legge.
RITENUTO
Che:
1. – D.S. ha agito in giudizio per ottenere dichiarazione di nullità di un contratto di locazione stipulato con d.B.G.. In particolare, quest’ultimo aveva contattato la D. per chiedere in locazione un immobile appartenente a quest’ultima; le parti hanno assunto un accordo in base al quale il bene veniva concesso provvisoriamente in comodato per il tempo necessario a fare alcuni lavori, e successivamente sarebbe stato dato in locazione.
Ma la D. si è avveduta che nel godimento dell’immobile era invece entrata tale L.C. cui il Di Bernardo aveva ceduto il contratto e cui aveva venduto mobili dell’appartamento che erano di proprietà della stessa D., la quale ha dunque ritenuto che la firma apposta al contratto di locazione non era sua, meglio, il contratto di locazione non era quello pattuito originariamente e conteneva tra l’altro la clausola di cessione e di sublocazione non prevista nella trattativa; allo stesso medo falsa era la firma sul contratto di cessione della locazione.
Ha dunque agito per la nullità e per l’occupazione abusiva del terzo, provvedendo contemporaneamente a sporgere denuncia per falso.
2. – Il Tribunale, preso atto che era stata sporta denuncia e che dunque era stato instaurato un procedimento penale, ha ritenuto obbligatoria la sospensione del procedimento civile in atteso dell’esito di quello penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
3. – Avverso tale ordinanza, la D. propone regolamento di competenza affidato ad un motivo.
CONSIDERATO
Che:
4. – Il motivo denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c. e ritiene errata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto pendente un giudizio penale pregiudiziale, senza considerare che il giudizio penale, ai fini della pregiudizialità, e dunque della sospensione del processo, può dirsi pendente solo dopo che il PM abbia esercitato l’azione penale, e non prima.
Il motivo è fondato.
E’ giurisprudenza di questa Corte che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. 11688/ 2018; cass. 313/ 2015).
E’ pacifico che, al momento della sospensione, era stata solo presentata la denuncia, e che comunque non era stata ancora esercitata l’azione penale.
Va dunque accolto il ricorso, cassata la decisione impugnata e disposta la prosecuzione del giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata, e dispone la prosecuzione del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021