LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21915-2020 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO LONGONI 21 B, presso lo studio dell’avvocato LUCA LA MARCA, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO CUTRERA;
– ricorrente –
contro
MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati JURI MONDUCCI e ANTONELLA DORE;
– resistente –
contro
FONDAZIONE ISTITUTO G GIGLIO CEFALU’, UNIQA ASSICURAZIONI SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 238/2020 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il 14/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FRESA MARIO che, visto l’art.
380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti l’istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.
RILEVATO
che:
F.G. ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 12 luglio 2020, resa pubblica il 14 luglio 2020 (con cui era stata dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta, senza alcuna statuizione sul merito della controversia), articolando quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 380 ter c.p.c..
La società Montecatone produce memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c., con cui chiede il rigetto dell’istanza, confermata con successiva memoria ex art. 380 ter c.p.c..
L’Istituto G. Giglio di Cefalù e Uniqa Assicurazioni non si sono costituiti.
Il ricorrente rappresenta in fatto:
i) che, invocando “implicitamente” il foro del consumatore come foro esclusivo ed inderogabile, aveva convenuto, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù e la Montecatone Institute SPA di *****, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento negligente ed omissivo posto in essere dai medici presso di esse operanti, i quali non avevano eseguito indagini mirate né adottato terapie atte ad evitargli la contaminazione batterica e la comparsa delle lesioni cutanee da decubito;
ii) che la società Montecatone chiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia Uniqa Assicurazioni SPA – la quale non si costitutiva – ed eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito, contestando il foro del consumatore, solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, deducendo la sua natura pubblicistica;
iii) che, all’udienza di precisazione delle conclusioni, la società Montecatone ometteva di reiterare la eccezione di incompetenza sollevata, così come di specificare le ragioni dell’asserita inapplicabilità del foro del consumatore;
iv) che il G.U. del Tribunale di Caltanissetta, premesso che la materia oggetto di giudizio era riconducibile a responsabilità extracontrattuale, declinava, in applicazione dell’art. 20 c.p.c., la propria competenza in favore di quella del Tribunale di Bologna, accogliendo l’eccezione della società Montecatone che aveva invocato la competenza del suddetto Tribunale, in ragione del fatto che *****, presso cui aveva sede, ricadeva nella sua circoscrizione.
In particolare, ai fini che qui interessano, il Tribunale rilevava che era stata dedotta una duplice e concorrente responsabilità – 1) quella dell’Ospedale G. Giglio, il cui foro di competenza doveva ritenersi quello di *****; 2) quella della società Montecatone, avente come foro di competenza il Tribunale di Bologna – che avrebbe potuto esser fatta valere in uno dei due luoghi di verificazione del danno evento (rappresentato dal manifestarsi delle piaghe cutanee), in applicazione della specifica previsione di cui all’art. 33 c.p.c., in materia di competenza per territorio per connessione da cumulo soggettivo in azioni.
Negava, invece, la sussistenza di qualsivoglia forma di radicamento sul piano territoriale con il foro adito, stante che nessuna obbligazione extracontrattuale poteva dirsi sorta o da eseguire nel foro del Tribunale di Caltanissetta.
Il PM ha chiesto il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza, per le seguenti ragioni:
v)il convenuto ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., a meno che l’attore non abbia indicato un determinato foro come unico;
vi) nel caso di specie l’attore non aveva specificato di agire presso il foro del consumatore;
vii) la società convenuta aveva correttamente contestato la competenza con riferimento ai criteri di collegamento codicistici astrattamente applicabili alla fattispecie concreta, anche con riferimento alla posizione dell’Ospedale G. Giglio, indicando il criterio di collegamento sia con riferimento alla sede che al luogo ove l’obbligazione era sorta e dove doveva eseguirsi, contestando però, innanzitutto, la sussistenza della connessione e chiedendo la separazione delle cause;
viii) l’orientamento di legittimità è consolidato nel senso della inapplicabilità ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate in regime di accreditamento della disciplina di cui all’art. 33 cod.cons., comma 2, lett. u), sia perché l’organizzazione sanitaria è imperniata sul principio di territorialità sia perché se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente ciò è avvenuto per una libera scelta del paziente che fa venir meno la ratio dell’art. 33; non solo: la struttura sanitaria non è né un professionista né un imprenditore, perché non opera per fini di profitto.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Nullità ed erroneità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4-5, per omesso esame di un fatto decisivo – Applicabilità del foro del consumatore – Natura giuridica privata della Montecatone Rehabilitation Institute S.P.A. – Radicamento della competenza nel foro contestato tardivamente ed in maniera incompleta”.
La tesi del ricorrente è che la decisione del Tribunale di Caltanissetta sia errata, perché adottata, omettendo di considerare la qualità di consumatore e di imprenditore, assunta, rispettivamente, dall’attore e dalla convenuta società Montecatone. Secondo la giurisprudenza, non era suo onere quello di indicare specificamente nell’atto introduttivo il foro esclusivo del consumatore, atteso che il luogo di residenza o di domicilio del consumatore è un criterio di collegamento ai fini della determinazione della competenza per territorio, perciò esso doveva intendersi implicitamente richiamato nel momento in cui era stato adito il tribunale di riferimento, anche senza considerare che l’invocazione del foro del consumatore era stata esplicitata nelle successive memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1-2-3, e nella memoria conclusionale.
La società Montecatone solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, quindi, tardivamente, avrebbe negato la ricorrenza della competenza territoriale del consumatore, adducendo la natura pubblicistica degli enti convenuti, convenzionati con il S.S.N., eroganti attività a favore dei pazienti senza il pagamento di oneri.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “Nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 38-42-112-166 e 167 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u, art. 66 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4, – Incompleta, tardiva e non provata proposizione di eventuale eccezione di incompetenza territoriale – Radicamento della competenza del giudice adito”.
Nel caso di specie, la convenuta non aveva negato tempestivamente la competenza del giudice adito secondo tutti i possibili fori competenti con l’indicazione del giudice competente per ciascuno di essi; nulla aveva eccepito con riferimento al foro del consumatore, prima della memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2. La conclusione di F.G. è che il giudice adito dovesse considerarsi competente, giacché il convenuto è tenuto ad eccepire e provare qualsiasi incompetenza, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, cioè nella comparsa depositata nel termine di cui all’art. 166 c.p.c.; in caso contrario l’eccezione deve considerarsi tamquam non esset ed il giudice è tenuto a dichiarare d’ufficio la propria incompetenza non oltre l’udienza ex art. 183 c.p.c., così come previsto dall’art. 30 c.p.c., comma 3; con la conseguenza che in mancanza deve considerarsi competente il giudice adito.
4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Nullità, erroneità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4, per violazione e falsa applicazione degli artt. 33-112-166-167 c.p.c. – Art. 111 Cost. – Violazione dei principi sulla connessione soggettiva e sul simultaneus processus – Radicamento della competenza del Tribunale adito”. Atteso il cumulo soggettivo di domande ed in assenza di alcuna eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’altro convenuto, l’Istituto G. Giglio di Cefalù, il Tribunale di Caltanissetta avrebbe dovuto rilevare che l’eccezione di incompetenza sollevata dalla società Montecatone avrebbe dovuto essere formulata con riferimento anche alla posizione dell’Istituto G. Giglio relativamente a tutti i possibili fori idonei a radicare in via generale o speciale la competenza, indicando, quale foro alternativo, quello di *****. Non avendolo fatto, ed in mancanza di eccezione di incompetenza territoriale da parte dell’Istituto G. Giglio, il giudice non avrebbe potuto dichiararsi territorialmente incompetente.
5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta “Nullità erroneità ed illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4, per violazione e falsa applicazione degli artt. 189-112 c.p.c. – Mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni della incompleta eccezione di incompetenza territoriale Radicamento della competenza del Tribunale di Caltanissetta anche perché foro del consumatore”.
La censura investe la decisione impugnata per non aver rilevato che la società Montecatone non aveva reiterato, in sede di precisazioni delle conclusioni, l’eccezione di incompetenza territoriale con particolare riferimento al foro del consumatore: alla udienza di precisazione delle conclusioni del 21 novembre 2019 la Montecatone SPA aveva concluso “come da atto di citazione per chiamata di terzo”. Nell’atto di citazione richiamato aveva concluso nel seguente modo: “in via preliminare: A. dichiarare la incompetenza per territorio dell’autorità adita a favore del Tribunale di Bologna, eventualmente anche previa separazione delle cause promosse dal sig. F.G., rispettivamente, contro l’Istituto G. Giglio di Cefalù e contro la Montecatone Rehabilitation Institute SPA”.
6. I primi due motivi possono essere fatti oggetto di un esame congiunto, perché riguardano la stessa questione controversa e cioè se, essendo stato implicitamente adito il Tribunale di Caltanissetta quale foro del consumatore, la convenuta dovesse sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale con riferimento a tutti i fori, compreso il foro del consumatore, a pena di decadenza, nella comparsa depositata nel termine di cui all’art. 166 c.p.c..
La risposta all’interrogativo, ad avviso, del Collegio è negativa.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l’onere di eccepire completamente e tempestivamente la competenza territoriale del giudice adito riguarda esclusivamente i fori previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c..
Costituisce ius receptum che nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto, che eccepisce l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare, nel primo atto difensivo, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18,19 e 20 c.p.c., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all’individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l’indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso (Cass. 14/10/2011 n. 21253 e successiva giurisprudenza conforme).
In particolare, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti come quelli indicati negli artt. 18,19 e 20 c.p.c., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione – grava sul convenuto che eccepisce l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezioni in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l’eccezione, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito (così Cass. 03/07/2018, n. 17311).
Nel caso di specie non sono revocabili in dubbio la completezza e la tempestività della eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta, nei termini evocati.
Deve escludersi, infatti, che ai fini della completezza dell’eccezione la convenuta dovesse contestare non solo tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabili, ma anche quello del consumatore, il quale non è alternativo, bensì inderogabile (Cass. 05/11/2020, n. 24632).
Il presupposto che la controversia fosse regolata da un criterio di competenza territoriale inderogabile e particolarmente da quello invocato dall’attore e non fosse, invece, regolata soltanto dai normali criteri di competenza territoriale derogabile non era evincibile dall’atto di citazione e quindi non vi era la consapevolezza da parte della società Montecatone di dover articolare la sua eccezione di incompetenza anche con la contestazione del criterio di competenza territoriale inderogabile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, solo quando una domanda giudiziale è proposta dall’attore con l’espressa invocazione dell’applicabilità alla controversia di un foro territoriale inderogabile ed esclusivo stabilito dalla legge o di un foro territoriale esclusivo stabilito per convenzione fra le parti, l’eccezione riguardo alla competenza territoriale della parte convenuta deve sostanziarsi nella contestazione dell’applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall’attore e nella deduzione che la controversia è soggetta alle regole di competenza ordinarie e deve ritenersi ritualmente proposta soltanto se si sia articolata, oltre che nella contestazione della soggezione della controversia al foro invocato dall’attore, anche nella contestazione della sussistenza della competenza del giudice adito secondo i criteri di competenza per territorio derogabile applicabili alla controversia, e la contestazione dev’essere completa, ove secondo quei criteri concorrano più fori, dovendo altrimenti dal giudice adito l’eccezione nel suo complesso considerarsi come non proposta, in quanto il suo necessario oggetto è la rivendicazione della soggezione della controversia a quei criteri (così Cass. 14/02/2014, n. 3539; Cass. 12/12/2019, n. 32731).
Come lo stesso ricorrente riconosce, il Tribunale di Caltanissetta era stato investito della controversia invocando il foro del consumatore solo implicitamente. Pertanto, non vi era alcun onere a carico della convenuta di contestare la competenza del Tribunale di Caltanissetta come foro del consumatore: onere che è stato prontamente adempiuto non appena la scelta di detto Tribunale come foro del consumatore è stata resa esplicita da F.G..
Peraltro, come puntualmente rilevato dal PM e come emerge dalla comparsa di costituzione della società Montecatone Rehabilitation – che il ricorrente riproduce a p. 9 del ricorso – la contestazione della competenza del Tribunale di Caltanissetta, da parte della società Montecatone, che pure in prima battuta aveva contestato la ricorrenza di un’ipotesi di connessione, ha riguardato (anche) l’Istituto G. Giglio.
6. L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo. La censura con esso formulata riguarda, infatti, la medesima questione e cioè la contestazione del foro del consumatore anche relativamente all’altro convenuto, l’Istituto G. Giglio.
Mette conto ribadire altresì che la società Montecatone, come appena precisato (cfr. supra p. 5), aveva contestato la competenza dei fori, di cui agli art. artt. 18,19 e 20 c.p.c., anche relativamente all’Istituto G. Giglio.
7. Il quarto motivo è destituito di fondamento.
Anche ammesso che in sede di precisazione delle conclusioni la società Montecatone non avesse reiterato l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Caltanissetta come foro del consumatore, detta omissione non è tale da far ritenere rinunciata o abbandonata l’eccezione. Affinché una domanda o una eccezione possano ritenersi abbandonate dalla parte, non è sufficiente che esse non vengano riproposte nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda o della eccezione non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. 10/07/2014, n. 15860; Cass. 14/07/2017, n. 17582). Nel vigore dell’attuale art. 189 c.p.c., che regola l’udienza di precisazione delle conclusioni, poiché la norma dice che le conclusioni debbono essere formulate nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o ai sensi dell’art. 183 c.p.c., è consentito alla parte di formulare conclusioni di contenuto più limitato rispetto a quelle avanzate in dette sedi, non riformulando una domanda o una eccezione che lì era presente, ma ciò non implica ex se il tacito abbandono di quanto non espressamente riproposto. Occorre avere riguardo, infatti: i) per la condotta processuale tenuta dalla parte antecedentemente alla precisazione delle conclusioni, giacché la situazione inerente all’oggetto su cui le conclusioni si debbono intendere precisate interessa, a garanzia del contraddittorio, l’altra parte ed essa non può che vedere regolata la propria condotta da quello che può percepire, secondo un criterio di affidamento processuale, fino al momento in cui sono state precisate le conclusioni; ii) per la connessione della domanda o eccezione non riproposta con quelle esplicitamente reiterate (ex multis cfr. Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 1785; Cass. 03/12/2019, n. 31751; Cass. 18/01/2021, n. 723).
Applicando detti principi al caso di specie non può che escludersi che la società Montecatone abbia inteso rinunciare a far valere l’incompetenza del Tribunale di Caltanissetta come foro del consumatore, insistendo esclusivamente sulla sua incompetenza ai sensi degli art. 18,19 e 20 c.p.c., giacché a nulla le sarebbe valsa la formulazione di detta eccezione, ove il Tribunale di Caltanissetta si fosse ritenuto competente come foro del consumatore. In altri termini, sarebbe contrario alla logica pensare che la società Montecatone, dopo aver esteso la contestazione della competenza al foro del consumatore, una volta esplicitato da parte dell’odierno ricorrente che il Tribunale di Caltanissetta era stato investito della controversia come foro del consumatore, avesse, poi, rinunciato a far valere l’incompetenza del suddetto Tribunale anche sotto questo profilo.
7. Dalla memoria ex art. 380 ter c.p.c., del ricorrente non emergono ragioni per discostarsi dalle suddette conclusioni. F.G. ribadisce che la società Montecatone non avrebbe contestato correttamente, cioè tempestivamente e con la completezza richiesta, la competenza del Tribunale di Caltanissetta, insiste sulla natura giuridica privata di entrambi i convenuti ed in particolare della Montecatone Rehabilitation, contesta alla relazione del PM di non essersi occupata di tutti i motivi di ricorso ed individua, non senza incorrere in contraddizione con le censure mosse alla relazione del PM, quella che, a suo giudizio, dovrebbe essere la ragione più liquida, cioè la completezza dell’eccezione di competenza formulata dalla società Montecatone.
7. La Corte rigetta l’istanza del ricorrente e conferma la competenza del Tribunale di Bologna.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza. Conferma la competenza del Tribunale di Bologna.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della società Montecatone Rehabilitation Institute, liquidandole in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021