Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22101 del 03/08/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1332/2017 R.G. proposto da:

S.S., rappresentata e difesa dall’Avv. ADRIANO TORTORA con domicilio eletto in ROMA, VIA CICERONE, N. 49;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della n. 5292/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – SEZ. di SALERNO depositata il 7/6/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

CHE:

– S.S. impugnava l’avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP (anno d’imposta 2008) notificatole dall’Agenzia delle Entrate;

– la C.T.R. Campania, respingendo l’appello di S.S., confermava la decisione della C.T.P., che aveva rigettato l’originario ricorso della contribuente;

– avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, al quale resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– con atto depositato il 2/4/2020, S.S. depositava dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti L. n. 145 del 2018, ex art. 1, commi 184 e 185, comunicazione delle somme dovute pervenuta da Agenzia delle Entrate Riscossione e prova del pagamento delle prime sei rate dell’importo comunicato dall’agente della riscossione; chiedeva pronunciarsi l’estinzione del processo.

CONSIDERATO

CHE:

1. La ricorrente ha aderito alla procedura di definizione prevista dalla L. n. 145 del 2018 e ha provveduto al pagamento di alcune delle rate previste nel piano di rateazione comunicato dall’agente della riscossione.

2. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al contenzioso, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c. (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607-01; conforme, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019, Rv. 653828-01).

3. In ordine alla pronunzia sulle spese, si rileva che, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass., Sez. 6L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733-01; conforme a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01).

4. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata).

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472