Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22114 del 03/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8938-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

A.G., nella qualità di rappresentante legale della EREDI A.S. S.A.S. DI G. E F.A., nonché A.F., A.C. e B.A., nella qualità di soci della predetta società nonché tutti nella qualità di eredi di A.S., rapp.ti e dif.si dagli Avv.ti GIUSEPPE TORRE e PAOLINO GRAVIANO, unitamente ai quali sono tutti elett.te dom.ti in ROMA, alla Via RODRIGUEZ PEREIRA, n. 41, presso lo studio dell’AVV. ALFREDO NIRO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2646/25/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/4/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

OSSERVATO che:

l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti di A.G., nella qualità di rappresentante legale della EREDI A.S. S.A.S. DI G. E F.A., nonché di A.F., A.C. E B.A., nella qualità di soci della predetta società nonché di tutti i predetti soggetti, nella qualità di eredi di A.S., a riprese per I.R.P.E.F., addizionale regionale e comunale, I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2009, a seguito della rideterminazione del reddito di impresa; che i contribuenti impugnarono gli avvisi di accertamento innanzi alla C.T.P. di Palermo che, con sentenza 291/3/13, accolse parzialmente il ricorso;

che tale decisione fu appellata, in via principale ed incidentale, tanto dai contribuenti quanto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana la quale, con sentenza n. 2646/25/14, depositata il 22.9.2014, rigettò entrambi i gravami, confermando – per quanto in questa sede ancora interesse – la quantificazione dei costi di produzione nonché la percentuale media di ricarico del settore (fissata nella aliquota del 40%) individuate dalla CTP ai fini della rideterminazione del reddito imponibile;

che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Si sono costituiti, con controricorso, A.G., nella qualità di rappresentante legale della EREDI A.S. S.A.S. DI G. E F.A., nonché A.F., A.C. E B.A., nella qualità di soci della predetta società nonché tutti i predetti soggetti, nella qualità di eredi di A.S..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, l’AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, primo periodo, per avere la C.T.R. errato “nella valutazione giuridica della fattispecie controversa” (cfr. ricorso, p. 5, quartultimo cpv.), non avendo considerato che “la ricostruzione dei ricavi…e’ stata determinata sulla base dei costi delle materie prime contabilizzati dal contribuente e da questi dichiarati” (cfr. ivi, penultimo cpv.) e, dunque, che, “nella determinazione degli imponibili, (i) costi erano stati correttamente considerati e non ingiustificatamente riconosciuti analiticamente dall’Ufficio in sede di accertamento” (cfr. ivi, ult. cpv.), con conseguente erroneità della rideterminazione dei costi (di produzione) deducibili operata dalla C.T.R.;

che il motivo è inammissibile;

che è noto che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’esistenza dei presupposti per l’applicazione del metodo induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), non esclude che l’Amministrazione finanziaria possa servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico del citato D.P.R. n. 600, ex art. 39, comma 1, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie (Cass., Sez. 5, 10/06/2009, n. 13350, Rv. 608513-01). Sennonché parte ricorrente non ha indicato, né trascritto in ricorso (ai fini della specificità del motivo, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), gli elementi dai quali dovrebbero trarsi “i costi delle materie prime contabilizzati dal contribuente e da questi dichiarati” e legittimanti una quantificazione diversa da quella operata dalla C.T.R., limitandosi, piuttosto, ad un generico richiamo (cfr. ricorso, p. 5, penultimo cpv.) alla circostanza per cui essa “Agenzia, alle pagine 4 e 5 dell’appello incidentale dava contezza come, la ricostruzione dei ricavi…e’ stata determinata sulla base dei costi delle materie prime contabilizzati dal contribuente e da questi dichiarati”;

che con il secondo motivo la difesa erariale si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), della “contraddittoria della motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio” (cfr. ricorso, p. 6) in relazione alla rideterminazione del reddito imponibile effettuata attraverso il riconoscimento e la quantificazione dei presunti costi correlati ai maggiori ricavi accertati (cfr. p. 7, cpv.);

che il motivo è inammissibile;

che, con esso, infatti, l’AGENZIA fa valere un vizio (i.e. la contraddittorietà della motivazione) non (più) sottoponibile all’esame della Corte, trovando nella specie applicazione, in virtù della data di deposito della pronunzia impugnata, la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, conseguente alla novella apportata dal D.L. n. 83 del 2012;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di A.G., nella qualità di rappresentante legale della EREDI A.S. S.A.S. DI G. E F.A., nonché di A.F., A.C. E B.A., nella qualità di soci della predetta società nonché di tutti i predetti soggetti, nella qualità di eredi di A.S., delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di G. A., nella qualità di rappresentante legale della EREDI A.S. S.A.S. DI G. E F.A., nonché di A.F., A.C. E B.A., nella qualità di soci della predetta società nonché di tutti i predetti soggetti, nella qualità di eredi di A. SALVATORE, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 200,00 (duecento700) per esborsi ed Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

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