Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22117 del 03/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15287/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

R. & G. Immobiliare di R. S. e C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, G.G. rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Taranto, con studio in Catania via Aldebaran 21, PEC studiomulonetarantograsso.legalmail.it; domiciliati in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 129/17/13, depositata il 18 aprile 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

che:

– l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe indicata che, quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza n. 272/34/08 della CTR di Palermo, aveva accolto l’appello della R. & G. Immobiliare di R. S. e C. SNC e del socio G.G. proposto contro l’avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativo all’anno di imposta 1998, con cui erano stati rettificati il reddito di impresa e quello dei soci;

– il ricorso è affidato a due motivi; la società e G.G. si sono costituiti con controricorso;

– con istanza del 22 giugno 2020, la società e G.G. hanno dichiarato di avere presentato, domanda di adesione alla definizione agevolata e versato la somma quantificata dall’agenzia delle entrate a definizione del debito tributario; l’Avvocatura dello Stato in data 19/3/2021 ha fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

– alla luce della documentazione prodotta deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46, comma 3 proc. trib.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

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