Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.22161 del 03/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15263-2019 proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO HAZAN, e STEFANO TAURINI, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA TERESA N 23, pec: mauriziohazan.milano.pecavvocati.it;

– ricorrente –

contro

G.C.M., rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO SAFFIOTI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Vedelago, Largo Giovanni Paolo II 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2115/2018 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

CONSIDERATO

che:

G.C.M. convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Padova la Vittoria Assicurazioni per sentir pronunciarne la condanna al risarcimento del danno patito a seguito del tamponamento dell’autovettura su cui era trasportata da parte di un motociclo condotto da B.F., assicurato con Vittoria;

il Giudice di pace adito ritenne non provato il danno biologico permanente, non essendo stato verificato a mezzo di accertamenti tecnici strumentali, e riconobbe solo il danno biologico temporaneo, condannando la Vittoria a pagare all’attrice la somma di Euro 1.218,79 oltre accessori;

il Tribunale di Padova, adito in appello dalla G., con sentenza n. 2115 del giorno 8/11/2018, in parziale accoglimento dell’appello, ha ritenuto innanzitutto che dovesse essere trasmessa una copia della sentenza all’Ivass ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 148; ha ritenuto di dover liquidare anche il danno da invalidità permanente ritenendo che fosse stata assolta la condizione di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139 e che, dunque, sui postumi dell’incidente fosse stato condotto un accertamento obiettivo, ritenuto idoneo ancorché non affidato ad un esame strumentale, necessario solo nei casi di dubbia interpretazione; ha citato, a sostegno di tale posizione, la giurisprudenza di questa Corte relativa agli artt. 138 e 139 C.d.A. secondo la quale il danno biologico è suscettibile di accertamento medico-legale sia attraverso l’esame visivo, sia clinico sia strumentale non sussistendo alcuna gerarchia tra i suddetti criteri. In applicazione di questi principi ha condannato la Vittoria Assicurazioni a pagare, in favore di G.C.M., la somma di Euro 4.769,13 oltre che alle spese del doppio grado;

avverso la sentenza la Vittoria Assicurazioni SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito la G. con controricorso;

– il ricorso è stato fissato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. in vista della quale la Vittoria Assicurazioni ha depositato memoria;

– la motivazione, per il tenore della decisione, può redigersi in forma particolarmente sintetica, in linea con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte in data 14/09/2016 e 22/03/2011;

– va, invero, preliminarmente ed anche di ufficio rilevato che fin dal primo grado del giudizio il contraddittorio non è stato esteso ad un litisconsorte necessario, vale a dire il proprietario del veicolo (Cass. 08/04/2020, n. 7755; Cass. 22/11/2016, n. 23706);

– in caso di pretermissione fin dal primo grado di chi assume la veste di litisconsorte necessario è allora necessario, pronunciando sul ricorso, cassare le sentenze di primo e secondo grado e rimettere al primo giudice affinché il processo segua il suo dovuto corso nel giusto contraddittorio con tutte le parti, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, (tra molte: Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. Sez, U. 16/02/2009, n. 3678; Cass. 13/04/2007, n. 8825);

– il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese dell’intero giudizio, mentre la circostanza che il ricorso non è stato tecnicamente rigettato, né dichiarato inammissibile o improcedibile, esclude la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la gravata sentenza e la sentenza di primo grado; rinvia al Giudice di Pace di Padova, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere sulle spese di lite dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

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