LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4447-2020 proposto da:
A.O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CAZZAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA POLIMENO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G. 4987/2019 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 07/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SANLORENZO RITA che visti gli artt. 42 e ss. c.p.c. chiede l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
CHE:
il Tribunale di Firenze ha declinato la propria competenza territoriale in relazione al ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento con cui l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione costituito presso il Ministero dell’Interno, aveva disposto il suo trasferimento in Svezia; il Giudice adito ha individuato quale giudice competente il Tribunale di Roma – sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – nella cui circoscrizione ha sede l’Autorità che ha adottato il provvedimento impugnato;
ha proposto regolamento di competenza A.O.A.;
il Ministero in epigrafe ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
a fondamento del proposto regolamento, la parte ricorrente sostiene che, nell’attuale controversia, operi il cosiddetto criterio di prossimità contenuto nel D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, convertito in L. n. 46 del 2017, ossia quello che radica la competenza territoriale in base al luogo ove si trova la struttura di accoglienza o il centro di permanenza che ospita il cittadino straniero e non il criterio di collegamento con la sede dell’autorità procedente (cd. Unità Dublino, in Roma); i rilievi sono fondati;
ritiene la Corte che debbano essere condivise le conclusioni del Procuratore Generale, in continuità alla più recente linea interpretativa, segnata dall’ordinanza n. 31127 del 2019;
con la citata ordinanza, questa Corte ha ritenuto di disattendere la soluzione indicata nelle precedenti ordinanze nn. 18755, 18756 e 18757 del 2019 alla luce delle considerazioni che seguono;
l’interpretazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3 convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.. All’interno di questa cornice costituzionale la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa induce a ritenere preferibile, ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, fissandolo nella sede della sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale più prossima ad essa, da individuarsi in quella nella cui circoscrizione ha sede la struttura od il centro ove il cittadino straniero sia ospitato;
il principio applicato è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”. Il criterio indicato, peraltro, è applicabile, anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018;
in conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente;
il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017, ex art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14;
sulla base delle svolte argomentazioni, il regolamento va accolto; va dichiarata la competenza territoriale della sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Firenze, cui si rimette anche la statuizione sulle spese processuali del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Firenze dinanzi a cui il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge e che provvederà anche a regolare le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021