LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16635-2015 proposto da:
I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOIANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
conti GAMMA SPORT DI P.G. & C. S.A.S., (già Radio Gamma 102 di N.A.M. & C. S.a.S.), I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – GESTIONE EX E.N. P.A.L.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6407/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2014 R.G.N. 11474/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 27.6.2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuti i contributi pretesi dall’INPGI nei confronti di Radio Gamma 102 di N.A.M. & C. s.a.s. in relazione alla posizione di due collaboratrici già iscritte all’ENPALS ma ritenute giornaliste;
che avverso tale pronuncia l’INPGI ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di Gamma Sport di P.G. & C. s.a.s. (già Radio Gamma 102 di N.A.M. & C. s.a.s.), deducendo tre motivi di censura; che Gamma Sport di P.G. & C. s.a.s. e l’INPS, quale ente incorporante l’ENPALS, sono rimasti intimati;
che, in vista dell’adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria con cui, avuto riguardo alle vicende che medio tempore avevano interessato la società intimata (cancellazione dal registro delle imprese cui aveva fatto seguito declaratoria di fallimento della società e del socio accomandatario e successiva chiusura della procedura concorsuale per impossibilità di soddisfare nemmeno in parte i creditori), ha dichiarato di non aver ulteriore interesse alla decisione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, avendo parte ricorrente manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, quest’ultimo va senz’altro dichiarato inammissibile (così, da ult., Cass. S.U. 28182 del 2020);
che nulla va pronunciato sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva;
che, essendo la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021