Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.22179 del 03/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26627-2015 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA N 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE LAZZARINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1599/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/11/2014 R.G.N. 73/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 1599 del 2014, per quanto in questa sede rileva ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale ricorrente all’indennizzo, ex lege n. 210 del 1992, per epatite HCV contratta a seguito di emotrasfusione, fissando la decorrenza non dal mese successivo alla domanda (29 marzo 1995) sibbene dalla data dell’accertamento peritale, collocata, in tale epoca, l’insorgenza della patologia (*****).

2. Per la Corte di merito, gli esami ematochimici e le relazioni ospedaliere avevano escluso segni di significativa sofferenza epatica, fino al *****, per cui prima dell’instaurarsi di danni irreversibili non potevano ipotizzarsi complicanze valutabili, escluso ogni rilievo all’affezione psichica, correlata all’epatopatia, per essere esclusivamente l’epatite HCV e il relativo grado, l’affezione primaria in discussione.

3. Avverso tale sentenza ricorre V.M., con ricorso affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Salute.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, e dell’art. 6 CEDU e si censura la decorrenza del beneficio, sotto il profilo della manifesta iniquità della soluzione, ancorata ad una circostanza, l’epoca degli accertamenti medico legali, del tutto estranea ai presupposti necessari per il riconoscimento del diritto alla prestazione (tempestività della domanda, nesso causale tra trasfusioni e patologia contratta, ascrivibilità tabellare della menomazione dell’integrità psicofisica ad una delle otto categorie della tabella di riferimento).

6. Con il secondo motivo si deduce omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e violazione della L. n. 201 del 1992, art. 1 che indennizza espressamente l’integrità psico-fisica, per non avere la Corte di merito valorizzato la sindrome ansioso-depressiva che il consulente tecnico di primo grado aveva ricollegato causalmente alla patologia infettiva, scrivendo che già nell’aprile 1998 era certificato un marcato quadro depressivo in soggetto con patofobie ed idee suicidarie.

7. Il primo motivo è da rigettare perché non si confronta con la decisione che ha ancorato il diritto all’indennizzo all’insorgenza del danno irreversibile ed escluso, prima dell’instaurarsi di tale danno, che potessero ipotizzarsi complicanze valutabili.

8. A tanto la Corte di merito è pervenuta alla stregua del compendio istruttorio, esaminato dall’ausiliare officiato nel giudizio di gravame, e facendo proprie le conclusioni dall’ausiliare rassegnate, ripercorrendo il quadro clinico tale da non rivelare segni di sofferenza epatica (cartelle cliniche negli anni 1995-1997 recanti indici di cistolisi epatica nella norma), mancanza di sofferenza epatocellulare che potesse ascrivere le condizioni ad alcuna delle tabelle allegate al D.P.R. n. 834 del 1981 (verbale commissione medica *****; relazioni ***** attestanti transaminasi nella norma, fegato indenne da lesioni focali).

9. Le censure svolte esclusivamente in termini di manifesta iniquità della soluzione data dalla Corte, opponendo esclusivamente la diversa decorrenza dalla data della domanda amministrativa, si risolvono, pertanto, nella richiesta di un diverso apprezzamento di merito in ordine alla decorrenza e risulta, pertanto, non conferente la dedotta violazione dell’art. 6 CEDU.

10. Il secondo motivo, inammissibile per la contestuale deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo e della censura per violazione di legge, non incrina la statuizione della Corte di merito che dell’affezione psichica, correlata all’epatopatia, ha tenuto conto, escludendone ogni rilievo, al fine di retrodatare la decorrenza del beneficio, sulla scorta dell’attinenza della controversia all’affezione primaria – l’epatite HCV e il relativo grado – e della non ipotizzabilità di complicanze valutabili ancor prima dell’instaurarsi dei danni irreversibili.

11. In conclusione, la sentenza gravata non ha, alla stregua della legislazione in materia, escluso menomazioni psico-fisiche dall’alveo dell’indennizzabilità e con il ricorso all’esame si pretende esclusivamente, con deduzioni che investono il merito della controversia, di far retrodatare il beneficio correlando al danno epatico il preesistente quadro depressivo, con patofobie ed idee suicidarie.

12. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

13. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

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