LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23508-2019 proposto da:
M.R.V., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SPEDALE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in PALERMO, VIA TRIPOLI n. 3;
– ricorrente –
Contro
COMUNE DI GIARRATANA, elettivamente domiciliato in POZZALLO, VIA SIRIO n. 3, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO GALAZZO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro UNIPOLSAI L’ASSICURAZIONE SPA, C.G.A., CR.AN., ATI COGIP SRL SICILIANA CARBONIO SPA, I.S.;
– intimati –
Nonché da:
COMUNE DI GIARRATANA, elettivamente domiciliato in POZZALLO, VIA SIRIO n. 3, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO GALAZZO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
CR.AN. e C.G.A., elettivamente domiciliati in MODICA, VIA SACRO CUORE n. 114/a, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IOZZIA, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonché nei confronti di:
M.R.V., I.S., ATI COGIP SRL SICILIANA CARBONIO SPA, UNIPOLSAI L’ASSICURAZIONE SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1205/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
RILEVATO
che:
il Comune di Giarratana agì avanti al Tribunale di Ragusa per il risarcimento dei danni patiti in relazione alla costruzione di un edificio da adibire ad asilo nido, lamentando di aver subito ritardi in conseguenza di inadempienze ed errori dei professionisti e delle imprese incaricati e di aver dovuto sostenere esborsi per un’azione di denuncia di nuova opera e di danno temuto proposta da alcuni confinanti con l’area di cantiere;
convenne pertanto in giudizio l’ing. M.R.V. e il geom. N.B. (in qualità di progettisti e direttori dei lavori), C.G.A. e Cr.An. (incaricati dello studio geologico), la ATI Cogip s.r.l. e la Siciliana Carbonio s.p.a. (in qualità di imprese esecutrici), chiedendone la condanna solidale per i danni subiti e per gli esborsi sostenuti;
il M.R. resistette alla domanda e richiese, in via riconvenzionale la condanna del Comune al pagamento dei compensi ad esso spettanti; inoltre, chiamò in causa, per esserne garantito, l’Assicurazione Fondiaria s.p.a. e I.S. (che era succeduto al N. nella misurazione e contabilizzazione dei lavori);
si costituirono in giudizio anche la C.G. e il Cr., contestando la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento dei compensi loro dovuti dal Comune;
eguale domanda venne proposta dallo I., che, peraltro, eccepì la nullità della chiamata effettuata dal M.R.;
la Cogip s.r.l. resistette anch’essa alla domanda, mentre la Fondiaria s.p.a. rimase contumace;
il Tribunale, dichiarata l’inesistenza delle notifiche delle citazioni dirette al N. e alla terza chiamata Fondiaria e la nullità della chiamata in garanzia nei confronti dello I., accertò la responsabilità del M.R. in relazione al 70% del danno subito dal Comune (ritenendo che la residua quota del 30% fosse imputabile al Comune medesimo, ex art. 1227 c.c.) e lo condannò al pagamento di 51.839,00 Euro; condannò, inoltre, il Comune al pagamento di oltre 8.900,00 Euro in favore dello I.; si dichiarò incompetente a pronunciare sulle domande del M.R., della C.C. e del Cr. relative al pagamento delle competenze professionali (trattandosi di questioni devolute a collegio arbitrale); rigettò le ulteriori domande del Comune e quelle di garanzia;
pronunciando sul gravame principale del Comune e su quello incidentale del M.R., la Corte di Appello di Catania ha condannato il M.R. al risarcimento dell’intero danno patito dal Comune (liquidato in 74.055,64 Euro, oltre agli interessi dalla domanda al saldo) e ha affermato la responsabilità solidale della ATI Cogip s.r.l.; ha rigettato le domande proposte dagli appellanti nei confronti della C.G. e del Cr.; ha escluso il pagamento della somma che il primo giudice aveva dichiarato dovuta allo I.; ha, infine, rigettato l’appello incidentale proposto dal M.R. nei confronti dello I. e della UnipolSai s.p.a., (già Fondiaria Sai);
più specificamente, in relazione alla domanda di manlea avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice, la Corte di Appello ha ritenuto fondata la doglianza del M.R. avverso la dichiarazione di inesistenza della notifica effettuata dal primo giudice: ha rilevato, infatti, che “gravava sulla società appellata, che ha riconosciuto di aver ricevuto la notifica di un atto, indicare il diverso contenuto dell’atto di citazione ricevuto rispetto a quello che il M.R. sostiene di averle notificato”; ritenuto pertanto che “in primo grado si fosse instaurato il contraddittorio nei confronti della società assicuratrice oggi appellata”, la Corte ha affermato che lo stesso si è “regolarmente instaurato anche” in appello, giacché “la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (…), costituendosi, ha potuto prendere visione del contenuto dell’atto di appello del Comune di Giarratana che lamenta non esserle stato notificato”; tanto premesso, la Corte ha tuttavia ritenuto che la domanda di garanzia avanzata dal M.R. non potesse essere accolta in quanto, “così come affermato dall’Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e non contestato dall’appellante incidentale, il contratto di assicurazione ha avuto validità nel periodo 17.4.2004/17.3.2010, laddove i fatti per cui è causa si sono verificati in un periodo antecedente. Dall’esame degli atti emerge, infatti, che gli scavi fonte dei danni lamentati dal Comune sono stati effettuati prima del 17.4.2004”;
ha proposto ricorso per cassazione M.R.V., affidandosi a quattro motivi; il Comune di Giarratana ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale basato su tre motivi; a quest’ultimo hanno resistito, con unico controricorso, Cr.An. e C.G.A..
CONSIDERATO
che:
il ricorso principale è – sotto più profili – improcedibile, in quanto:
la sentenza non risulta prodotta in copia autentica, non risultando a tal fine sufficiente l’asseverazione (di conformità della copia analogica all’originale telematico) effettuata dal difensore del ricorrente in quanto priva di sottoscrizione autografa;
la relata di notifica della sentenza (che il difensore del M.R. ha dichiarato pervenuta a mezzo PEC) risulta priva di qualunque attestazione di conformità della copia analogica all’originale digitale;
neppure il ricorso principale e la relata di notifica del medesimo risultano asseverati conformi all’originale digitale con sottoscrizione autografa del difensore;
deve escludersi che, in relazione alla copia della sentenza e della sua relata, l’improcedibilità sia impedita (in conformità ai principi espressi da Cass., S.U. 8312/2019) dall’avvenuto deposito, da parte dei controricorrenti, di copie analogiche debitamente autenticate o per effetto del mancato disconoscimento, da parte degli stessi, della conformità della copia informale all’originale notificato; atteso, infatti, che non tutti gli intimati hanno svolto attività difensiva, il ricorrente, al fine di evitare la dichiarazione di improcedibilità, avrebbe dovuto depositare l’asseverazione di conformità sino all’adunanza camerale (onere cui non ha adempiuto);
analoghe ragioni militano (in conformità ai principi espressi da Cass. S.U. n. 22438/2018) nel senso dell’improcedibilità conseguente alla mancata asseverazione autografa della copia analogica del ricorso e della sua relata di notifica, atteso che, neppure per questi, il ricorrente ha ottemperato all’onere del deposito dell’asseverazione fino all’adunanza camerale;
all’improcedibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo del Comune di Giarratana (cfr. Cass. n. 19188/2018, Cass. n. 30782/2019 e Cass. n. 14497/2020);
in ordine alle spese di lite, si osserva che:
non sussiste soccombenza del M.R. nei confronti di alcuno dei controricorrenti, giacché il ricorso principale era volto esclusivamente a contestare il mancato accoglimento della domanda di manleva nei confronti della UnipolSai;
sussiste, invece, soccombenza del ricorrente incidentale nei confronti dei controricorrenti Cr. e C.G. (che hanno resistito esclusivamente al ricorso incidentale);
le spese vanno pertanto liquidate a carico del Comune e in favore degli anzidetti controricorrenti;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale;
condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti Cr. e C.G., liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021