Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.22207 del 04/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32398-2018 proposto da:

IMMOBILCOMMER SRL, in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dagli avv.ti MASSIMO CARLIN, e MARIO ZECCHIN, ed elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SALVATORE COSSA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO CAMPEIS;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SAS *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1747/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RITENUTO

Che:

1. La società Immobilcommer Srl ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio proposto a seguito della dichiarazione di interruzione conseguente al fallimento della ***** S.a.S ***** in ragione della tardiva riassunzione di esso, in quanto avvenuta oltre il termine trimestrale dalla conoscenza legale del fallimento.

2. Ha resistito con controricorso soltanto la parte intimata G.G..

CONSIDERATO

Che:

1. In data 14.4.2021 la ricorrente ha sottoscritto atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, regolarmente notificata alla parte costituita che l’ha formalmente accettato.

2. Tutti gli atti definitori sono stati depositati telematicamente.

3. Si impone, pertanto, ex art. 391 c.p.c., comma 4, la dichiarazione di estinzione del giudizio senza alcuna condanna spese, in ragione dell’accettazione del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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