Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.22231 del 04/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22858/2019 proposto da:

O.J., rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO COLAVINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonché contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimata –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1763/2019 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. O.J. ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione del decreto con cui il tribunale di L’Aquila, Sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale, ha rigettato le domande da lui proposte per il riconoscimento dello status di rifugiato, richiesto in via principale, nonché per la protezione sussidiaria e per quella umanitaria, richieste in via subordinata.

Il Ministero dell’Interno ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 7 ottobre 2020, per la quale non sono state depositate memorie.

Nella stessa data dell’adunanza è pervenuta alla Corte di cassazione atto di rinuncia al ricorso per cassazione – sottoscritto personalmente dal sig. O.J. e dal suo difensore avvocato Danilo Colavincenzo – regolarmente notificato all’Avvocatura generale dello Stato.

Deve pertanto dichiararsi estinto il giudizio di cassazione.

In difetto di accettazione della rinuncia da parte dell’Amministrazione costituita, le spese del presente giudizio vanno a carico del ricorrente.

L’intervenuta rinuncia esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento per rinuncia al ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.100, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione del Collegio, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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