Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.22234 del 04/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26598-2019 proposto da:

K.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE ARCULEO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3007/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

e’ stata impugnata da C.E., cittadino del *****, la sentenza n. 3007/2019 della Corte di Appello di Milano.

Il ricorso è fondato su due motivi e non è resistito dall’Amministrazione intimata (che ha depositato solo atto di mera costituzione).

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico o della protezione sussidiaria o umanitaria.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano.

Quest’ultimo respingeva il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio.

2.- Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per omessa valutazione di fatti decisivi “risultanti dagli atti di causa”.

3.- I due motivi su esposti, attesa la loro comune natura ed interconnessione, possono essere trattati congiuntamente.

Entrambi non vanno accolti.

Le doglianze di cui ai motivi vengono, infatti, svolte in modo generico.

Manca del tutto la specifica indicazione di un fatto rilevante e decisivo che sia stato oggetto di discussione e non sia stato valutato.

I due motivi sono, quindi, entrambi inammissibili.

4.- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

5.- Nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio attesa il mancato rituale svolgimento di difese ad opera della parte intimata.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis se dovuto, non risultando – allo stato – il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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