LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23829-2016 proposto da:
SHOP 2000 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A bERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato MARCO SENESI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE N. 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ANDREOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO PICA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2392/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2016 R.G.N. 1621/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
PREMESSO che con sent. n. 2392/2016 la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame di Shop 2000 S.r.l. e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Latina aveva, integralmente accogliendo il ricorso di P.M., condannato la società al pagamento, in favore dello stesso, della somma di Euro 38.912,00 a titolo di risarcimento del danno, sul rilievo della tardività della disdetta dal contratto di elaborazione e gestione retribuzioni e consulenza del lavoro e della conseguente prosecuzione del rapporto fra le parti;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Shop 2000 S.r.l. con quattro motivi, cui ha resistito il P. con controricorso.
RILEVATO
che con atto del 2 dicembre 2020, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, alla luce dell’accordo transattivo intervenuto fra le parti nelle more del giudizio;
– che tale atto risulta notificato ritualmente alla controparte, la quale, con atto in pari data, vi ha prestato adesione;
ritenuto:
che ricorrono le condizioni previste dagli artt. 390-391 c.p.c. perché venga dichiarata l’estinzione del presente giudizio;
– che non vi è luogo ad una condanna alle spese, ex art. 391 c.p.c., u.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021