Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.22252 del 04/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19111-2017 prcposto da:

FRUENDO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVENTINA n. 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO BURRAGATO;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati AGNESE BERTINI, UMBERTO CERRAI;

– controricorrente –

nonché contro BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A;

– intimata –

nonché da:

RICORSO SUCCESSIVO SENZA N. R.G.:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA NEGRI, ANNA GRAZIA SOMMARUGA, MARCELLO GIUSTINIANI, GIOVANNI ANICHINI;

– ricorrente successivo –

contro

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLA RICCIOTTI N. 11 presso lo studio dell’Avvocato COSTANZA ACCIAI, che rappresenta e difende unitamente agli Avvocati UMBERTO CERRAI e AGNESE BERTINI;

– controricorrente al ricorso successivo –

nonché contro FRUENDO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 781/2316 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/01/2017 R.G.N. 882/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per cessata materia del contendere;

uditi gli Avvocati SAVERIO CASULLI, GUGLIELMO BURRAGATO;

udito l’Avvocato MARCELLO GIUSTINIANI;

udito l’Avvocato COSTANZA ACCIAI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 781/2016 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accertato la invalidità ed inefficacia del trasferimento di ramo di azienda del 30 dicembre 2013 tra la cedente S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena (da ora BMPS) e Fruendo s.r.l. e per l’effetto la permanente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, tra la ricorrente B.P. e la prima società che ha condannato alla ” correlata attuazione conformativa” con riammissione di servizio della lavoratrice e “a ogni necessario adempimento normativo”.

2. Per la cassazione della decisione hanno proposto separati ricorsi Fruendo s.r.l. sulla base di tre motivi e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. sulla base di sei motivi; B.P. ha depositato controricorso nei confronti di entrambi i ricorsi.

3. Le società ricorrenti hanno ciascuna depositato memoria con la quale, premessa la avvenuta conciliazione della lite con la lavoratrice, conciliazione della quale è stato depositato verbale, hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio o la cessazione della materia del contendere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Dalla scrittura privata allegata al verbale di conciliazione in data 20.1.2021 dinanzi alla Commissione provinciale di Conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale di Siena risulta che in relazione alla presente controversia le parti hanno raggiunto un accordo transattivo; in particolare, nell’ambito di tale accordo, BMPS e Fruendo s.r.l. si sono impegnate a non proseguire, limitatamente alla posizione della dipendente B., il contenzioso di cui alla premessa e di rinunziare agli atti e all’azione avverso la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione. Nell’ambito del medesimo accordo conciliativo le parti hanno definito il regolamento delle spese di lite.

2. La definizione transattiva della lite determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3. Le spese sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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