LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17759-2015 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” INPGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
CONTRO
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO, 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonché contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, preso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’AIOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;
– resistente con mandato –
nonché contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – GESTIONE EX E.N. P.A.L.S.- Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5916/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2014 R.G.N. 7360/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 5916 del 2014, la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravame svolto dalla s.p.a. RAI, Radiotelevisione Italiana, ha revocato il decreto opposto con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento di somme, per contributi assicurativi asseritamente dovuti all’INPGI per rapporti di lavoro subordinato giornalistico intercorsi con nove collaboratori, oltre somme aggiuntive;
2. per la Corte di merito non era stato assolto l’onere, a carico dell’INPGI, di allegare, e provare, le modalità di svolgimento delle prestazioni giornalistiche, incompatibili con i contratti di collaborazione autonoma stipulati tra la società e i nove collaboratori, non essendo emersi, dal verbale ispettivo, del tutto generico, e dalle risultanze testimoniali (con due soli testi escussi), indici della subordinazione nell’attività prestata dai professionisti, iscritti d’ufficio, tranne due, al relativo albo professionale;
3. avverso tale sentenza l’1.N.P.G.I. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese la RAI s.p.a., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;
4. l’INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
5. con i motivi di ricorsi l’ente previdenziale deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto irrilevanti i verbali ispettivi, trascurandone l’efficacia probatoria e apprezzando, come di segno contrario, le prove testimoniali raccolte in giudizio, laddove le prove orali avevano confermato gli elementi raccolti dagli ispettori verbalizzanti sicché se correttamente applicato l’onere probatorio (a carico della società, onerata della prova contraria), i giudici del gravame avrebbero concluso per la natura giornalistica e subordinata delle mansioni svolte dai collaboratori (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte di merito esaminato quanto raccolto dagli ispettori verbalizzanti;
6. il ricorso è da rigettare;
7. la doglianza incentrata sul malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori;
8. nessuna di queste tre situazioni è rappresentata nel primo mezzo e anche con riferimento al preteso malgoverno delle risultanze della istruttoria orale, la parte ricorrente non ha formulato altro che pure questioni di merito, il cui esame è per definizione escluso in questa sede di legittimità, sollecitando un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie;
9. quanto al valore probatorio del verbale ispettivo, ribadito dalla parte ricorrente anche con la memoria illustrativa, trattasi di censura del tutto inconferente per avere la sentenza gravata rimarcato la genericità dei predetti verbali in riferimento agli indici della subordinazione;
10. del pari, con il secondo motivo, si richiede inammissibilmente alla Corte di legittimità un giudizio di merito utilizzando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in riferimento alle risultanze istruttorie che si assumono trascurate;
11. trattasi, invero, di censura inammissibile perché non collocabile nel paradigma del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (sul quale v. Cass., Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose successive conformi);
12. in particolare, le Sezioni unite della Corte hanno anche precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
13. in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente dell’art. 360 c.p.c., n. 5) la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete;
14. nello specifico, peraltro, la parte ricorrente ripropone censure già svolte con il primo mezzo, costituendo mera torsione verbale qualificare come fatto storico, il cui esame sarebbe stato omesso, la mancata considerazione di elementi di fatto emergenti dal verbale ispettivo della cui efficacia, nei termini in cui è stata apprezzata dalla Corte di merito, si è già argomentato nei paragrafi che precedono;
15. né si tratta di censure decisive perché la parte ricorrente, a confutazione della statuizione impugnata in ordine agli oneri di allegazione e prova non assolti, avrebbe dovuto dimostrare, in questa sede di legittimità, di avere adeguatamente allegato, fin dall’introduzione del giudizio, il concreto atteggiarsi del rapporto di collaborazione autonoma al fine di superare il nomen juris prescelto e, quindi, il contenuto dei contratti di lavoro, risultando così del tutto immune da censure la sentenza gravata;
16. le spese, liquidate come in dispositivo in favore della RAI s.p.a., seguono la soccombenza;
17. non si provvede alla regolazione delle spese in favore della parte rimasta intimata;
18. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in favore della RAI s.p.a., in Euro 200,00 per esborsi, Euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021