Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2226 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 431-2015 proposto da:

SCUDERIA ETRURIA RACING, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.

CORVISIERI 46, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CAVALIERE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO VIRGILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 955/2014 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

RILEVATO

CHE:

– Scuderia Etruria Racing, ricorrente avverso la sentenza n. 955/17/2014 della CTR di Firenze, si è avvalsa della procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11 (conv. con mod. nella L. n. 96 del 2017), ed ha provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, allegando la documentazione e le relative note di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate, con nota 8.3.2020;

– la ricorrente ha chiesto declaratoria di cessazione della materia del contendere e che sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta;

– la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).

La Corte, con la presenza del Presidente Dott. De Masi e con la presenza, da remoto, degli altri componenti.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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