Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.22261 del 04/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19748-2015 proposto da:

RCS MEDIAGROUP S.P.A., (già RCS Quotidiani S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI N. 27, presso lo studio legale Trifirò & Partners-Avvocati, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, GIACINTO FAVALLI, MARIO CAMMARATA;

– ricorrente principale-

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell’avvocato GAVINA MARIA SULAS, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

nonche contro RCS MEDIAGROUP S.P.A., (già RCS Quotidiani S.p.A.);

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 99/2315 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2015 R.G.N. 6478/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. Rossana Mancino.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 997 del 2015, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto con il quale era stato ingiunto alla s.p.a RCS Mediagroup (incorporante la s.p.a RCS Periodici) il pagamento di somme per contributi omessi e sanzioni, nel periodo marzo 2003 – aprile 2008, in riferimento ad alcuni rapporti di lavoro giornalistico, formalmente qualificati come di lavoro autonomo ma svoltisi con caratteristiche tipiche dei rapporti di lavoro subordinato giornalistico, inquadrabili nella figura dei corrispondenti; in parziale riforma della sentenza di primo grado, in riferimento al giornalista S.R. accoglieva l’opposizione, in considerazione del rapporto di lavoro autonomo intercorso con la società;

2. la Corte di merito riteneva emersa, dal compendio probatorio acquisito, la configurabilità, nella specie, della figura dei corrispondenti e, dunque, la natura subordinata dei rapporti giornalistici, desunta dalla messa a disposizione, quotidianamente e per la zona assegnata, della redazione da cui dipendeva l’attività finalizzata alla ricerca di notizie, attenendosi alle direttive impartite per la scelta delle stesse, e dalle modalità attuative della prestazione e per i contatti con la redazione;

3. quanto a S., confermava la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso con la società, esclusi, alla stregua delle risultanze istruttorie (dalle quali era emersa la collaborazione costante, negli anni, per un solo giorno a settimana, con piena libertà di utilizzo del restante tempo), la messa a disposizione continua richiesta dal vincolo della subordinazione sia pure nella forma attenuata dell’art. 12 CCNLG, il particolare legame giornalista-zona territoriale per assicurare la copertura informativa; rimarcava il limitato ambito (sportivo) degli argomenti trattati e riteneva nuove, come tali inammissibili, le deduzioni svolte dall’INPGI, in appello, con riferimento all’inerenza delle mansioni svolte alla figura del collaboratore fisso;

4. riteneva, inoltre, inammissibili i motivi di appello relativi alla riproposizione dell’eccezione di prescrizione, in difetto di censure sul percorso motivazionale del primo giudice, comunque condiviso dai giudici del gravame quanto alla debenza delle somme pretese per il periodo successivo a quello coperto da prescrizione e in riferimento al quale Sa., Sp. e Z. avevano presentato denuncia per il recupero dei contributi omessi;

5. anche le censure che investivano la disciplina sanzionatoria erano risultate, per la Corte di merito, pedissequamente ripetitive di quelle proposte in primo grado, senza specifica contestazione e doglianza e, in ogni caso, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000 doveva ritenersi inapplicabile ai periodi antecedenti al relativo recepimento da parte dell’INPGI;

6. la Corte di merito riteneva, infine, insuscettibili di compensazione i crediti dovuti all’INPGI con i crediti versati dai giornalisti alla gestione separata – dei quali non vi era neanche prova del versamento e dell’entità – non trattandosi di credito restitutorio nella titolarità della società, e inapplicabile la L. n. 689 del 1981, concernente le sanzioni amministrative;

7. avverso tale sentenza la s.p.a RCS MEDIAGROUP ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPGI, con controricorso, e ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito, con controricorso, la s.p.a RCS MEDIAGROUP.

CONSIDERATO

CHE:

8. con il primo motivo del ricorso principale si deduce omesso esame di un fatto decisivo assumendo che un’attenta valutazione del materiale probatorio avrebbe indotto la Corte di merito ad escludere la subordinazione, anche in considerazione della non agevole distinzione tra corrispondente e collaboratore autonomo;

9. con il secondo si deduce violazione dell’art. 2094 c.c., dell’art. 12 CCNLG, degli artt. 1362,1363 c.c., per non avere tenuto conto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva ai fini del riconoscimento della qualifica di corrispondenti, atteso che i collaboratori autonomi dei quali si controverte, non erano obbligati, alla stregua delle emergenze istruttorie, a lavorare o meno, essere o meno a disposizione, chiedere ferie o meno;

10. con il terzo si deduce nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per la controversia, per avere ritenuto provata la subordinazione senza disporre la prosecuzione della prova testimoniale, benché richiesta;

11. con il quarto motivo si deduce violazione della L. n. 388 del 2000, per avere la Corte di merito ritenuto inapplicabili le meno onerose sanzioni previste nella richiamata legislazione sanzionatoria del 2000;

12. con il quinto si deduce omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’omessa audizione della società nel procedimento amministrativo;

13. con il sesto si deduce violazione della L. n. 335 del 1995, per non avere la Corte di merito applicato il termine di prescrizione quinquennale;

14. infine, con il settimo, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, reiterando l’eccezione di compensazione già svolta nei gradi di merito;

15. i motivi del ricorso principale sono da rigettare, ad eccezione del quarto;

16. il primo e secondo motivo sono inammissibili perché celano la richiesta di riesame del materiale probatorio;

17. trattasi di censure non collocabili nel paradigma del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (sul quale v. Cass., Sez.U., 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose successive conformi);

18. le Sezioni unite della Corte hanno anche precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

19 ne consegue che in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente dell’art. 360 c.p.c., n. 5) la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete;

20. né nel predetto paradigma, oltre ai fatti storici a fondamento della pretesa, possono farsi rientrare mere espressioni qualificatorie o definitorie, come quelle inerenti alla natura giuridica d’un dato rapporto contrattuale;

21. come noto, nell’ambito delle controversie qualificatorie, in cui occorre stabilire se certe prestazioni lavorative siano rese in regime di subordinazione oppure al di fuori del parametro normativo di cui all’art. 2094 c.c., la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nello schema contrattuale del lavoro subordinato o meno costituisce accertamento di fatto censurabile in Cassazione, secondo un pluridecennale insegnamento di questa Corte, solo per la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre può essere sindacata nei limiti segnati dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c., tempo per tempo vigente, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria (cfr., fra tante, Cass. n. 19979 del 2020 ed ivi ulteriori riferimenti);

22. l’unico vizio del giudizio di fatto deducibile per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 consiste nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, salva la preclusione della doppia conforme in fatto, di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c.;

23. in particolare, poi, il secondo mezzo si risolve nella inammissibile pretesa di richiedere un diverso e più appagante apprezzamento del materiale probatorio;

24. con il terzo mezzo si deducono, contestualmente e pertanto inammissibilmente, mezzi d’impugnazione tra loro incompatibili, la nullità della sentenza, l’incompletezza dell’istruttoria espletata agli effetti della declaratoria di condanna, il controllo della motivazione, in particolare, per asserita contraddittorietà;

25. in ogni caso, il vizio di motivazione, come dedotto, neanche risulta più spendibile, secondo il paradigma del vizio motivazionale nel testo anteriore alla novella al codice di rito, perché pretende un inammissibile sindacato, della Corte di legittimità, in ordine all’asserita incompletezza delle risultanze testimoniali acquisite dal giudice di merito senza procedere all’ammissione di ulteriori mezzi di prova;

26. ribadito quanto dianzi detto in ordine all’omesso esame di elementi istruttori nell’interpretazione data dalle Sezioni Unite della Corte, va rammentato che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., fra tante, Cass. n. 13485 del 2014);

27. il quarto motivo è da accogliere nei termini svolti con le argomentazioni che seguono;

28. sul regime sanzionatorio delle omissioni contributive INPGI risulta consolidata la giurisprudenza di questa Corte, nel senso che in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116 non si applica automaticamente poiché l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l’obbligo, a norma della L. n. 388 cit., art. 76 di coordinare l’esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell’Istituto (fra tante, Cass. nn. 19979 e 27544 del 2020, 23051 del 2017, 838 del 2016, 12208 del 2011);

29. il recepimento è avvenuto con delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPGI dell’8 febbraio 2006, che ha fissato, per l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 388 del 2000, il discrimine temporale dell’8 febbraio 2005, a decorrere dal quale si applica il più favorevole regime sanzionatorio ex art. 116 L. n. 388 cit.;

30. i passaggi, e atti deliberativi, che hanno condotto a tale unitario regime sanzionatorio, sono segnati dalla Delib. n. 175, approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2004, con la quale, preso atto dell’accordo sottoscritto il 5 maggio 2004 dalla FIEG e dalla FNSI, con il quale le parti sociali convenivano l’attuazione di un regime sanzionatorio sostanzialmente conforme a quello previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116 l’INPGI – avvalendosi dell’autonoma potestà normativa in materia di sanzioni riconosciuta dalla L. n. 140 del 1997 e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3005 del 12 maggio 2004 – deliberava di modificare il sistema sanzionatorio in atto, già approvato con precedente Delib. 7 giugno 2001, n. 86;

31. evidente, dunque, che la delibera da ultimo citata, la n. 86 del 2001, costituente lo snodo centrale delle argomentazioni difensive a sostegno della censura svolta dalla parte ricorrente, risulta superata dalla successiva Delib. n. 175 del 2004;

32. ulteriori iniziative assunte, al riguardo, dai Ministeri, vigilante e concertante, sono sfociate nell’approvazione della citata Delib. n. 175, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 24/0000446 dell’8 febbraio 2005, approvazione espressamente condizionata all’entrata in vigore, del recepimento da parte dell’INPGI del regime sanzionatorio previsto dalla legge, n. 388, alla data di approvazione della delibera;

33. conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, con atto n. 23 dell’8 marzo 2006 e in adesione ai predetti rilievi, ha riformulato la disposizione nel senso che, a decorrere dall’8 febbraio 2005, in caso di omissione o di evasione della contribuzione dovuta dalle aziende all’INPGI, in base a disposizione di legge o di contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 (v., da ultimo, Cass. n. 19979 del 2020 cit.);

34. in definitiva, vertendosi, nella specie, in tema di sanzioni per omissione contributiva in un arco temporale compreso tra marzo 2003 – aprile 2008 e tenuto conto dell’indicato discrimine temporale dell’8 febbraio 2005 correlato, per quanto detto, al recepimento da parte dell’Istituto del più favorevole regime sanzionatorio della L. n. 388 cit., la sentenza impugnata non risulta conforme al predetto principio;

35. inoltre, si palesa inconferente il quinto motivo che non incrina la ratio decidendi, fondata sull’inapplicabilità della L. n. 689 del 1981, non vertendosi in materia di sanzioni amministrative;

36. del pari inammissibile, per difetto di specificità, è il sesto motivo, in tema di prescrizione, la cui illustrazione non infirma la rilevata genericità della contestazione e orienta la doglianza esclusivamente avverso la statuizione di primo grado;

37. da rigettare, infine, il settimo motivo con il quale si ribadisce, in sede di legittimità, l’eccezione di compensazione, preannunciando, nella rubrica, censura per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, senza, di fatto, spendere alcun argomento, così risultando solo annunciata una doglianza comunque carente di idoneità ad incrinare la statuizione fondata, a tacer d’altro, sull’estraneità della società al rapporto contribuivo tra singoli collaboratori e gestione previdenziale diretta;

38. con il ricorso incidentale, in riferimento al capo della sentenza relativo a S.R., l’INPGI deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 CCNLG, degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 2094 c.c. in materia di subordinazione e qualifica di corrispondente, per avere la Corte di merito disatteso le emergenze istruttorie convergenti verso il riconoscimento della più ridotta qualifica di corrispondente, che prevedeva retribuzione inferiore a quella del collaboratore fisso in considerazione del numero di ore effettivamente lavorate nel periodo considerato, e non rispondendo, con la motivazione, alle specifiche censure svolte avverso la sentenza di primo grado (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire l’assunzione del S. nel giugno 2002 in sostituzione di altro redattore ordinario, il che avrebbe dovuto far ritenere la prestazione subordinata per l’intero periodo considerato (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., per non avere il giudice di primo grado, e poi quello di appello, disposto la prosecuzione della prova testimoniale, per la sola posizione di S., nonostante specifica richiesta formulata, dall’Istituto, nel giudizio di primo grado (terzo motivo);

39. esaminati congiuntamente i motivi, per la loro logica connessione, sono da rigettare;

40. le prime due censure difettano di specificità perché non avversano la rilevata novità, in sede di gravame, delle deduzioni dell’INPGI, sulla riconduzione delle attività svolte alla figura del collaboratore fisso, per infirmare la quale l’INPGI – che con il ricorso all’esame rimarca il discrimine, tra collaboratore fisso e corrispondente, per il mero impegno orario richiesto e profuso – avrebbe dovuto adeguatamente dimostrare l’inerenza al thema decidendum e l’introduzione, fin dal giudizio di primo grado, della questione in ordine all’inclusione delle attività svolte nel novero di quelle proprie del collaboratore fisso;

41. infine, con la terza censura inammissibilmente si indirizzano doglianze avverso la sentenza di primo grado e si pretende di ottenere il riesame nel merito di quanto statuito dalla Corte di Appello, sottoponendo al vaglio del giudice di legittimità il potere discrezionale del giudice del merito di non ammettere testimoni;

42. in conclusione, accolto il quarto motivo del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, rigettati gli altri e il ricorso incidentale, la sentenza va cassata in parte qua, in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo che si atterrà a quanto sin qui detto;

43. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

44. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso incidentale ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, rigettati gli altri e il ricorso incidentale; cassa in parte qua la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso incidentale ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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