LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE di ufficio ex art. 391 comma 1 secondo periodo;
sul ricorso proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., (cod. fisc. *****), con sede in *****, in persona del Dott. T.G., nella indicata qualità, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Francesco Ferroni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Sabotino n. 46;
– ricorrente –
contro
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI, nella procedura di sovraindebitamento promossa da:
D.D., in persona della Dott.ssa C.C., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Igor Valas, e Benedetta Della Salda, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultima in Reggio Emilia, alla via Vittorio Veneto n. 5;
– controricorrente –
avverso la sentenza, n. cronol. 21828 del 2021, della Corte Suprema di cassazione depositata in data 29/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 29/07/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza n. 21828/2021, depositata il 29 luglio 2021, questa Corte, decidendo il giudizio di legittimità n. r.g. 8191/2018, avente ad oggetto l’impugnazione promossa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 5 gennaio 2018, n. 31, ha così statuito: “La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame del reclamo della Banca, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di D.D., e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità”. Analoga individuazione del giudice di rinvio (“Tribunale di Roma”), si rinviene, poi, anche nel p. 2.5. delle “Ragioni della decisione” della sentenza predetta.
CONSIDERATO
CHE:
1. La riportata indicazione del giudice di rinvio si rivela essere affetta da un mero errore materiale, agevolmente evincibile dagli atti di causa, dovendo quel giudice essere correttamente individuato nel Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione collegiale rispetto a quello che aveva reso il decreto cassato. Occorre procedersi, dunque, ai sensi degli artt. 287 c.p.c. e ss., alla correzione dell’errore predetto, possibile a questa Corte anche di ufficio giusta il tenore letterale dell’art. 391-bis c.p.c., comma 1, secondo periodo.
P.Q.M.
La Corte dispone procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella propria sentenza n. 21828/2021, in particolare sostituendosi, nel p. 2.5. delle “Ragioni della decisione” e nel dispositivo, alle parole “Tribunale di Roma, in diversa composizione”, quelle “Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione collegiale”, in modo tale che i rispettivi periodi devono intendersi, rispettivamente, così riformulati: “2.5. Nella specie, quindi, va dichiarata la nullità del decreto impugnato e rinviata la causa al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione collegiale, per il nuovo esame del reclamo della Banca, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di D.D., e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità” e “La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione collegiale, per il nuovo esame del reclamo della Banca, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di D.D., e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità”.
Ordina la corrispondente annotazione sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021