Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2227 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1324/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Centro Lazio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale del Lazio, n. 240/29/2012, depositata il 19 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2020 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

RILEVATO

CHE:

1.La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello della Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso delle Immobiliare Centro Lazio, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, contro gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle entrate nei suoi confronti per gli anni 2001, 2002 e 2003, sia per omessa registrazione di fatture attive, sia per omessa fatturazione di canoni di affitto alla conduttrice Puma s.r.l., dichiaratà fallita nel 2003. Il giudice di appello rilevava che risultavano costi certi per Euro 8.909,00 ed Euro 6.592,00, mentre solo per il 2003 vi era un’unica fattura passiva per Euro 5.000,00, cui era però seguita una nota di credito di pari importo, sicchè nessun costo poteva essere preso in considerazione per la determinazione del reddito per l’anno 2003. Quanto all’Iva la Commissione regionale rilevava che la contribuente non aveva contestato l’Iva riferita alle operazioni descritte nelle fatture, ma aveva incentrato la sua impugnazione solo sull’Iva relativa ai canoni di locazione che la Puma avrebbe dovuto corrispondere; aggiungeva che i canoni di locazione non erano stati pagati dalla Puma che era stata dichiarata fallita il 18-8-2003.

2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3.Resta intimata la società.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (motivazione apparente)”, in quanto il giudice di appello ha reso una motivazione meramente apparente, non avendo tenuto conto della complessità della controversia che ha ad oggetto tre anni di imposta, nei quali la contribuente non ha presentato le dichiarazioni dei redditi.

2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto il giudice di appello, rigettando il gravame della Agenzia delle entrate, è incorso in vizio di ultra petizione, dopo che anche il giudice di prime cure aveva accolto interamente il ricorso della contribuente, annullando gli avvisi, mentre la società aveva impugnato gli stessi solo in ordine alla omessa registrazione, e quindi, omessa contabilizzazione, delle fatture relative ai canoni di locazione che avrebbe dovuto versare la Puma s.r.l., poi, fallita nel 2003. In particolare, con l’avviso di accertamento relativo all’anno 2001 (per il quale non era stata presentata la dichiarazione dei redditi), l’Agenzia delle entrate rilevava l’omessa fatturazione dei canoni di locazione nei confronti della Puma s.r.l. per Euro 7.436,98 oltre Iva, per ciascuno dei due locali (sub 17 e 18 siti in Civitavecchia), con reddito imponibile da assoggettare tassazione ai fini Irpeg ed Irap per Euro 11.775,27, con recupero dell’Iva per Euro 2.355,50. Con l’avviso di accertamento per l’anno 2002 (per il quale era stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi), poi, era contestata, non solo l’omessa fatturazione dei canoni di locazione alla Puma s.r.l. (sub 17 e sub 18), per Euro 14.874,00, oltre Iva, ma anche l’omessa registrazione di cinque fatture attive per complessivi Euro 87.364,66, emesse nei confronti della ditta M.F. e della Sportiello Riparazioni Costruzioni Navali s.n.c., con un reddito di Euro 102.238,66 da assoggettare a tassazione ai fini Irpeg ed Irap, con recupero di Iva per Euro20.447,73. Per l’anno 2003 (per il quale era stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi), quindi, era contestata, non solo l’omessa fatturazione dei canoni di locazione alla Puma s.r.l. (sub 17 e sub 18), per Euro 8.676,36, oltre Iva (per sette mesi poichè la Puma era stata dichiarata fallita il 18-8-2003), ma anche l’omessa registrazione di quattro fatture attive per complessivi Euro 68.870,00, emesse nei confronti della ditta G & P società di costruzioni e della Sportiello Riparazioni Costruzioni Navali s.n.c., con un reddito di Euro 77.546,36 da assoggettare a tassazione ai fini Irpeg ed Irap, con recupero di Iva per Euro 7.618,17. L’Ufficio, nell’appello, ha rilevato che la contribuente ha proposto ricorso solo con riferimento ai canoni di locazione relativa agli immobili concessi in locazione alla Puma s.r.l., asserendo di non averli percepiti per lo stato di decozione della società, ma non ha contestato l’omessa registrazione delle fatture attive per gli anni 2002 e 2003. Inoltre, nel gravame l’Agenzia ha riconosciuto quali costi della società quelli relativi agli anni 2001 (Euro 8.908,00) e 2002 (Euro 6.592,66), mentre per il 2003 non vi erano costi deducibili, in quanto all’unico costo di Euro 5.000,00 era seguita una nota di credito. Pertanto, la contribuente non ha mai contestato le fatture attive non registrate, relative agli anni 2002 e 2003, sicchè gli avvisi non potevano essere annullati nella loro interezza. L’appello, dunque, non era limitato ai canoni di locazione attivi con la Puma s.r.l., ma, con la richiesta della riforma totale della sentenza di primo grado, si chiedeva la conferma dei rilievi attinenti alle fatture attive non dichiarate, anche in ragione della mancata contestazione da parte della contribuente su parte dell’avviso (cfr. pagina 15 del ricorso per cassazione “alcune riprese a tassazione non erano state censurate”; cfr. pagina 16 “senza che venisse mossa alcuna contestazione nè ai fini delle imposte dirette nè ai fini Iva sulla ripresa a tassazione delle fatture attive non contabilizzate”). Il giudice di prime cure, nonostante la mancata impugnazione da parte della società delle riprese a tassazione fondate sulle fatture attive non contabilizzate, ha annullato per intero gli avvisi di accertamento, pronunciando oltre i limiti della impugnazione. Allo stesso modo il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado, incorrendo, a sua volta, nel vizio di ultrapetizione.

3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce, in subordine, la “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (comunque per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti)”, in quanto il giudice di appello ha ritenuto che solo per l’anno 2002 sono stati ripresi a tassazione i ricavi emergenti da n. 5 fatture attive non contabilizzate, senza però tenere conto che anche nel 2003 la società non ha contabilizzato fatture attive emesse. Inoltre, quanto all’Iva, la Commissione regionale ha affermato che la contribuente si è limitata a dolersi dell’Iva relativa ai canoni di locazione che la Puma s.r.l. non aveva corrisposto perchè dichiarata fallita, senza contestare l’Iva relativa alle operazioni descritte nelle fatture attive rinvenute in sede di verifica. Tuttavia, nonostante queste premesse, il giudice di appello ha confermato la decisione della Commissione provinciale che aveva annullato per intero gli avvisi di accertamento. In realtà, le fatture attive non contabilizzate attenevano sia all’anno 2002 che al 2003. Nel 2003 erano presenti 4 fatture attive non contabilizzate del valore complessivo di Euro 77.546,36, senza contare che la società per gli anni in esame non ha depositato la dichiarazione dei redditi. Pertanto, la Commissione regionale anzichè procedere ad una rideterminazione del reddito, tenendo conto esclusivamente dei costi riconosciuti dalla Agenzia delle entrate con l’atto di appello (Euro 8.908,00 per il 2001 ed Euro 6.592,00 per il 2002), ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato per intero i tre avvisi di accertamento.

4.Il ricorso è inammissibile.

Invero, l’Agenzia delle entrate ha spedito per la notifica in data 7-1-2014 il ricorso per cassazione alla Immobiliare Centro Lazio, con sede in *****, oltre che al rag. T.M., presso il suo studio in *****.

L’Agenzia delle entrate ha ripreso il procedimento notificatorio in data 7-3-2014 ai medesimi indirizzi, senza neppure indicare le ragioni della “ripresa” del procedimento di notificazione.

Inoltre, non sono state prodotte le ricevute di ricezione delle notificazioni, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., sez.un., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass., sez. 6-3, ord. 31 luglio 2017, n. 19059; Cass. Sez.5, ord. 11 maggio 2018, n. 11485; Cass., sez. 6-3, ord. 9 agosto 2018, n. 20700).

Nella specie, invece, l’Agenzia delle entrate, dopo essere venuta a conoscenza della mancata notifica iniziale in data 7-1-2014, ha ripreso il procedimento notificatorio, senza peraltro indicarne le ragioni, solo in data 7-3-2014, quando il termine dimezzato di cui all’art. 325 c.p.c., pari a trenta giorni, era ormai decorso, senza depositare, peraltro, gli avvisi di ricezione.

5.Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva svolta dalla intimata.

6.Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., 890/2017; Cass., 5955/2014).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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