Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22279 del 04/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7448/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in Caserta al viale Lincoln n. 77, presso lo studio dell’avv. R. Ricciardi, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Caltanissetta ha respinto il ricorso proposto da O.S. cittadina *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

La ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese nel 2008 non per suo volere, ma perché affidata dalla zia – con la quale viveva dopo la morte di entrambi i genitori – ad una donna ***** che l’aveva portata in Grecia per farla prostituire. La ricorrente si era prostituita in Grecia, sempre alle dipendenze di questa donna, ma poi era fuggita in Italia, grazie a un suo cliente.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto la ricorrente non credibile, perché dinanzi al tribunale ha reso una versione contrastante dei fatti rispetto a quanto precedentemente dichiarato dalla Commissione (e cioè, ha dichiarato davanti al tribunale di non essersi mai prostituita, né in Grecia né in Italia, dove aveva svolto attività di parrucchiera), senza spiegarne la ragione. Il tribunale ha reputato, pertanto, insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta, l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza e non ha ravvisato neppure la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, pur in assenza di videoregistrazione del colloquio, in sede di audizione innanzi la commissione territoriale, con conseguente nullità del decreto decisorio impugnato; (ii) sotto un secondo profilo, per omesso esame di circostanze decisive, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e 4, in combinato disposto con gli artt. 6 e 9, lett. b) della dir. 2011/95/CE, per mancata concessione della protezione internazionale; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per non aver riconosciuto la protezione richiesta sulla base di presunzioni non gravi e non concordanti.

In via preliminare e dirimente, il ricorso è inammissibile per tardività, perché il provvedimento impugnato è stato pubblicato il 12.1.18 mentre il presente ricorso per cassazione è stato notificato il 9.11.18 senza che risulti prodotta la comunicazione del provvedimento impugnato, munita di attestazione di conformità delle ricevute pec (Cass. n. 14839/20).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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