Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22280 del 04/08/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7469/2019 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in Brindisi, alla via Osanna n. 102, presso lo studio dell’avv. Marcello Biscosi, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso proposto da O.B. cittadino *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. Il ricorrente ha riferito che dopo la morte del padre aveva ereditato un terreno dove insieme a sua madre coltivava verdure che vendevano al mercato. Nel 2014, una compagnia di telecomunicazioni si offrì di comprare quel terreno ma la madre si rifiutò perché lo stesso rappresentava per la famiglia, l’unica fonte di guadagno. La famiglia subì numerose pressioni tanto che il ricorrente fu picchiato e portato in ospedale. Quando uscì fu consigliato prima dalla madre e poi dallo zio a lasciare con immediatezza la *****.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che la vicenda narrata fosse scarsamente attendibile, anche in riferimento al fatto che la polizia locale si sarebbe rifiutata di raccogliere la denuncia sporta dalla madre. Il tribunale ha reputato, pertanto, insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta, l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza e non ha ravvisato neppure la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inadeguatezza dell’accertamento di merito da parte del giudice, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c); (ii) sotto un secondo profilo, per violazione dell’art. 16 dir. 32/2013/UE e nullità della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per mancata audizione personale del richiedente; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perché solleva censure di merito sull’accertamento condotto dal tribunale, alla luce delle fonti consultate in merito alla situazione della zona di provenienza del ricorrente, contrapponendovi altre fonti, ma in termini di mero dissenso.

Il secondo motivo è inammissibile, perché generico, in quanto, in riferimento all’audizione del richiedente davanti al giudice del merito è necessario che lo stesso deduca fatti nuovi a sostegno della domanda, rispetto al colloquio sostenuto davanti alla Commissione territoriale ovvero che egli precisi gli aspetti rispetto ai quali intende fornire chiarimenti (Cass. n. 21584/20), circostanze non verificatesi nella specie.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472