LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15307/2019 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in Torino, via Cibrario, n. 12, presso lo studio dell’avv. G. Vitale, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, Pubblico Ministero Procuratore Generale Corte Cassazione;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 03/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da B.A. cittadino del Ghana, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito che il capo villaggio era un parente della madre e una volta morto il ruolo doveva essere ricoperto dal figlio maschio di un’altra famiglia, ma la famiglia del ricorrente si oppose e fu eletto lo zio che però fu ucciso insieme al padre, dai membri dell’altra famiglia. Volendo vendicarsi, insieme al fratello e al cugino, si recarono a casa dell’altra famiglia, ma intervenne la polizia e il ricorrente decise di scappare ed ha espresso il timore che in caso di rientro di essere ucciso dall’altra famiglia ovvero di essere arrestato perché era stato visto armato, detenendo una pistola “trovata lì”.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che il ricorrente non fosse credibile, in particolare, con riferimento alla tipologia di arma (che avrebbe utilizzato per il tentato omicidio), che non sarebbe stata una semplice pistola ma un fucile mitragliatore, e con riguardo al fatto che l’arma sarebbe stata rinvenuta casualmente in loco. Il tribunale ha reputato, pertanto, insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta, ha accertato l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza e non ha ravvisato neppure la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché non era stata disposta l’audizione, in assenza di videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione. Il motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso la questione di diritto in tema di audizione del richiedente la protezione internazionale, in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione: infatti, in riferimento all’audizione del richiedente davanti al giudice del merito è necessario che lo stesso deduca fatti nuovi a sostegno della domanda, rispetto al colloquio sostenuto davanti alla Commissione territoriale ovvero che egli precisi gli aspetti rispetto ai quali intende fornire chiarimenti (Cass. n. 21584/20), circostanze non verificatesi nella specie.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021