LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1339/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Servizi Associati società cooperativa a r.l., corrente in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. Angelo Stefanori, e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per l’Umbria n. 113/04/13, pronunciata in data 11 marzo 2013 e depositata il 21 maggio 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2020 dal Co: Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
1. La contribuente veniva attinta da p.v.c. in data 05/10/2007, che riscontrava mediante presentazione di istanza di adesione relativa all’annualità 2005. Segnatamente, prestava adesione ai rilievi mossi dall’Ufficio circa l’errata imputazione temporale rispetto alla corretta competenza fiscale. E così si ritenevano erroneamente dedotti nel 2005 dei costi che avrebbero dovuto essere dedotti nel 2004 e nel 2006. Il procedimento di adesione veniva definito in data 09/04/2009, ritenendo fondati tutti i rilievi esposti circa l’errata competenza fiscale ad eccezione di uno, e cui faceva seguito il pagamento in data 28.04.2009.
La cooperativa presentava a seguire istanza di rimborso sia per Ires sia per Irap e per entrambe le suddette annualità: l’Ufficio non riscontrava detta istanza che pertanto poteva ritenersi rifiutata essendosi formato il silenzio rifiuto.
2. La contribuente adiva così il giudice di prossimità, ma in pendenza di giudizio l’Ufficio riconoscenza la fondatezza delle richieste della contribuente con la sola eccezione dell’Ires 2004: avendo chiuso l’anno in perdita, la società non aveva pagato alcuna imposta. Conclusosi il giudizio di primo grado favorevolmente all’Ufficio, veniva interposto appello da parte del contribuente, che ribadiva il diritto ad ottenere il rimborso Ires per la maggior perdita subita nel 2004: la maggior perdita registrata nel 2004 doveva essere portata a decurtazione dell’imponibile del 2005, così da evitare la doppia imposizione generata, in tesi, dal pagamento delle somme indicate nell’atto di adesione e dal mancato riconoscimento del riporto della perdita.
Rammentando il principio per cui al contribuente è fatto divieto di scegliere il periodo cui imputare le componenti negative del reddito, replicava l’Ufficio negando il diritto al rimborso tenuto conto che l’anno 2004 era stato chiuso in perdita e, pertanto, alcuna imposta era stata pagata. Al contrario riteneva necessario rettificare la dichiarazione dell’anno 2005 onde riliquidare l’imposta dovuta.
La CTR accoglieva il gravame, donde insorgeva con ricorso l’Amministrazione finanziaria affidandosi ad un unico motivo, cui replica il contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
1. Si profila doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sostanzialmente lamentando che il diritto al rimborso sorge solo in caso di effettivo versamento, peraltro avvenuto nell’anno di corretta imputazione del componente negativo. La norma in commento non contemplerebbe la diversa ipotesi in cui la liquidazione dia luogo ad una maggior perdita, conseguente ad un risultato già negativo ai fini delle imposte sui redditi.
Se è pur vero che questa Corte ha statuito che la doppia imposizione si possa evitare mediante l’esercizio da parte del contribuente – con istanza di rimborso e conseguente impugnazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, del silenzio rifiuto su di esso eventualmente formatosi – dell’azione di restituzione della maggior imposta indebitamente corrisposta per la mancata esposizione nell’annualità di competenza dei costi negati in relazione a una diversa imputazione temporale (Cass. V, n. 6331/2008), non di meno, gli arresti giurisprudenziali consolidati in questo senso attengono ad ipotesi di versamenti effettivi di cui viene chiesta la restituzione, non alle ipotesi di versamenti “virtuali”.
Infatti, occorre ricordare che il sistema è incentrato sul principio per cui l’Erario non possa essere debitore di alcuno, ma semmai tenuto alla restituzione dell’indebito – originario, non sopravvenuto – comunque versato. In altri termini, non vi è un rapporto tra Fisco debitore e contribuente creditore, con pretesa di ricevere somme per sopravvenienze passive che riducano la base imponibile dopo l’esposizione in dichiarazione ed il versamento di quanto originariamente dovuto. Quand’anche a seguito di attività dell’Amministrazione finanziaria, cui aderisce (come nel caso in esame) il contribuente, sopravvengono nuovi oneri, non sorge il diritto alla restituzione, ma la possibilità per il contribuente di portare a compensazione negli esercizi successivi. Ed un tanto per la certezza dei rapporti fiscali che impedisce diritti alla restituzione sul passato (oltre a quelli espressamente previsti, come l’indebito), ma semmai riconoscimento di credito di imposta per gli esercizi futuri.
2. Con riguardo specifico della controversia in oggetto, occorre richiamare l’orientamento di questa Corte per cui in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’esercizio della facoltà di opzione di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, riservata al contribuente dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102 (ora 84), costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che non può essere oggetto di rettifica, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell’errore nel quale è incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c..
(Nella seconda delle pronunce di registro citate, la S.C. ha escluso che costituisse errore materiale, obiettivamente rilevabile ed emendabile in ogni tempo, il fatto che la società contribuente avesse limitato quantitativamente l’opzione esercitata in dichiarazione all’utilizzo di perdite pregresse alla compensazione del reddito esposto nel periodo in contestazione, escludendo quindi che potesse avvalersi della facoltà di compensazione di perdite pregresse ulteriori rispetto ai maggiori redditi successivamente accertati) (cfr. Cass. V, n. 5105/2019, n. 16977/2019).
Non può quindi la contribuente invocare la restituzione di versamenti “virtuali”, lamentando doppia imposizione o violazione del principio di capacità contributiva quando l’ordinamento consente il credito di imposta in periodi successivi.
In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento e, non residuando ulteriore accertamento in fatto, il giudizio può quindi essere definito con il rigetto del ricorso originario della contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.
Compensa tra le parti le spese per i gradi di merito, condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite per il presente grado del giudizio che liquida in Euro tremila/00 oltre a spese prenotate e debito.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021