Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2231 del 02/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12615/2015 R.G. proposto da:

C.G.L., con il prof. avv. Marco Miccinesi e il prof. avv. Francesco Pistolesi, con domicilio in Roma, Viale Liegi, n. 32, presso lo studio del prof. avv. Marcello Clarich;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia n. 5913/42/2014, pronunciata in data 22 ottobre 2014 e depositata il 13 novembre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02 ottobre 2020 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

1. Il ricorrente, socio lavoratore di una società in accomandita semplice operante nel settore hardware e software, era attinto da un avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, notificato in data 27 dicembre 2010 e relativo all’anno d’imposta 2005. In particolare, il provvedimento impositivo traeva origine da un controllo e conseguente questionario, con richiesta di documentazione. Segnatamente l’Ufficio chiedeva al contribuente chiarimenti in ordine alle sue fonti di sostentamento, la disponibilità di beni mobili e immobili nonchè di redditi esistenti e già soggetti a tassazione alla fonte oltre alle spese sostenute per incrementi patrimoniali nel periodo di imposta oggetto di accertamento. All’esito dell’attività istruttoria, e sulla base del “redditometro”, l’Ufficio imputava al contribuente maggiori oneri a titolo di Irpef, addizionali regionale e comunale e conseguenti sanzioni.

Il contribuente adiva il giudice di prossimità impugnando l’atto impositivo poichè contrario alle norme della L. n. 212 del 2000 oltre che per difetto di motivazione, all’uopo contestando il recupero a tassazione. In sostanza riconduceva parte delle spese sostenute per i beni esaminati dall’Ufficio al contributo della moglie convivente, allegando anche copia degli estratti conto bancari a dimostrazione della provenienza, annualità e tassazione dei redditi ivi allocati, l’uso promiscuo dell’autovettura e la diversa superficie utile dell’immobile esaminato e adibito a residenza. I gradi di merito erano sfavorevoli al contribuente: riconosciuta la legittimità del metodo di accertamento utilizzato, il giudice d’appello riconosceva l’astratto potere del contribuente a fornire la prova contraria alle pretese erariali. Prova che non si riteneva raggiunta nel caso di specie, non ritenendo l’apporto contributivo della moglie – tacciato di indeterminatezza – e i redditi di partecipazione degli anni precedenti idonei a suffragare il suo tenore di vita. Ricorre per cassazione il contribuente con cinque articolati motivi di doglianza. Non replica l’Avvocatura, costituitasi solo ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c..

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo, si profila censura ex art. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, ovvero l’insussistenza o comunque l’avvenuta tassazione in anni precedenti del reddito oggetto di accertamento, sulla base di tre circostanze. In buona sostanza si contesta l’omesso esame del fatto, inteso come insussistenza del reddito presunto alla luce della documentazione prodotta quale prova contraria rispetto alla pretesa impositiva.

2. Con il secondo motivo si profila motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, ovvero il concorso del reddito del coniuge, anche in anni precedenti a quello accertato, alle spese di mantenimento dei beni oggetto di accertamento. La CTR non avrebbe considerato il concorso del reddito del coniuge alle spese di mantenimento dei beni oggetto di accertamento, anche in anni antecedenti a quelli oggetto di accertamento, quali elementi di fatto suscettibili di incidere sulla legittimità dell’atto impositivo.

3. Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche disposte con il. D.L. n. 78 del 2010, in relazione al D.M. 10 settembre 1992, art. 3, comma 2. In buona sostanza, il ricorrente afferma che il giudice d’appello avrebbe errato nell’attribuire rilevanza alla titolarità dell’immobile, avendo egli fornito la prova che esso fosse nella disponibilità di entrambi i coniugi, essendo adibito ad abitazione principale anche della moglie, che pertanto contribuiva alle relative spese.

4. Con il quarto motivo si propone vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla superficie dell’abitazione principale ai fini dell’applicazione del redditometro. L’Ufficio avrebbe errato attribuendo all’abitazione una superficie maggiore rispetto a quella effettiva, falsando per l’effetto anche l’atto impositivo.

5. Con il quinto motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, ossia l’effettiva capacità reddituale riconducibile all’autovettura posseduta dal contribuente. In sostanza il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza per non aver la CTR tenuto in considerazione la circostanza che l’autovettura presa in esame era utilizzata anche ai fini dell’esercizio dell’attività professionale, oltre ad essere in comproprietà con la moglie, che come tale partecipava alle spese di uso e manutenzione.

6. I motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e scontando, tutti, dei profili di inammissibilità.

Invero, pur sotto profili diversi, il ricorrente non contesta l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, quanto l’omesso esame di un fatto storico. Tuttavia dà atto, nel ricorso, che proprio detti fatti – cioè gli elementi addotti dal contribuente a propria difesa – non sarebbero stati ritenuti idonei dai giudici di merito per disporre l’annullamento dell’avviso di accertamento, il che implica che essi, pur vagliati, siano stati disattesi.

Sennonchè questa Corte ha già avuto modo di precisare che la censura di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dal D.L. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, può trovare ingresso nel giudizio di legittimità solo quando abbia ad oggetto l’esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione inter partes e che abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia. Per fatto non deve pertanto intendersi una “questione”, quanto un vero e proprio fatto in senso storico e normativo ex art. 2697 c.c., ossia costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, ovvero anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale. Inoltre esso deve essere decisivo, nei termini sopra indicati. Ne consegue che non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè le argomentazioni o deduzioni difensive, nè gli elementi istruttori o i documenti in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato disatteso dopo essere stato preso in considerazione dal giudice, ed ancorchè il giudicante non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014, Cass. n. 22786/2018).

I motivi sono pertanto inammissibili.

7. A ciò si aggiunge che il terzo, il quarto e il quinto motivo sono inammissibili anche per difetto del requisito di autosufficienza. Infatti, difettando ciascuno di essi la trascrizione dell’avviso di accertamento e dei motivi di ricorso formulati nei precedenti gradi di merito, non assolvono l’onere di completezza richiesto da questa Corte. E’ infatti principio consolidato che il ricorso per Cassazione, in ragione del principio di autosufficienza deducibile dall’art. 366 c.p.c., deve contenere, a pena d’inammissibilità, tutti gli elementi atti a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass., Sez. V, 14/01/2011 n. 767).

In definitiva il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo svolto l’Avvocatura generale dello Stato attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472