LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27405-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.R.; S.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1270/2018 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 27/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
RILEVATO
Che:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con un solo motivo per la cassazione della sentenza n. 1270/2018 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 1449/2014, n. 1449/2014, ha accolto l’appello dei signori D.R. e S.M. avverso l’avviso di liquidazione n. *****, relativo all’imposta di registro (anno 2011), con il quale era stata revocata l’agevolazione della L. n. 168 del 1982, ex art. 5, in relazione all’atto di acquisto di un terreno edificabile.
1.1 Con l’impugnata decisione, l’adita Commissione ha ritenuto che le aree non edificate possono essere ammesse a godere delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 168 del 1982, art. 5, perché così previsto dalla L. n. 457 del 1978, art. 27, comma 1, che recita:” I comuni individuano, nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.”.
1.2 Nella motivazione della sentenza, inoltre, assume rilievo la circostanza che nel caso in esame sono sussistenti sia la condizione oggettiva che quella soggettiva richieste dal D.L. n. 168 del 1982, art. 5, per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale, requisiti che devono coesistere per giustificare l’agevolazione in esame, secondo l’orientamento consolidato della Corte di legittimità. La condizione soggettiva è che il soggetto che pone in essere il recupero è lo stesso che acquista l’immobile e, nella fattispecie, trattasi di una cooperativa edilizia che deve costruire immobili da destinare ai soci; la condizione oggettiva è l’inserimento dell’immobile in un piano di recupero della L. n. 457 del 1978, ex art. 28, di iniziativa pubblica o privata purché, in quest’ultimo caso, convenzionata con il Comune. Rileva, a tal proposito, la CTR che agli atti esiste la Delib. del Consiglio Comunale di Gaeta 19 maggio 2006, n. 47, prorogata con Delib. del Consiglio Comunale di Gaeta 04 marzo 2011, n. 18, che inserisce nel Programma di Recupero Urbano denominato “*****” i terreni siti in Gaeta, ed individuati catastalmente alle particelle ***** e ***** del foglio ***** di mq. *****, oggetto dell’avviso di liquidazione. Anche il Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Gaeta – settore urbanistica e territorio – rilasciato il *****, esistente agli atti, prova che le “particelle nn. *****, *****, ***** e ***** del Fg. ***** rientrano nel Programma di Recupero Urbano denominato “***** -” approvato con Delib. di c.c. 19 maggio 2006, n. 47".
1.3 Per tale compresenza di condizioni la CTR reputa incontrovertibile che le aree trasferite rientrano nel disposto della L. n. 457 del 1978, art. 27 e sono soggette a tassazione in termine fisso.
I contribuenti non hanno esplicato difese.
CONSIDERATO
Che:
2. La ricorrente Agenzia propone un solo motivo di ricorso con il quale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, nonché della L. n. 457 del 1978, artt. 27 e 28. Deduce la ricorrente che il perimetro di applicazione della norma agevolatrice, che dispone:” Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa, privata purché convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss., ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall’imposta sull’incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa”, è quello dei trasferimenti di immobili per cui si attua un recupero. Afferma, testualmente che: “Sia l’interpretazione letterale che quella logica della disposizione depongono, ai fini della sua applicazione, per l’esistenza di un immobile edificato che possa permettere un suo recupero.”
2.1. Il motivo di ricorso è infondato per i principi di seguito enunciati.
La L. n. 457 del 1978, art. 27, stabilisce: “I comuni individuano, nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature”. La L. n. 457 cit., art. 28, precisa: ” I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al precedente art. 27, comma 3, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento”.
La L. n. 457 del 1978, artt. 27 e 28, prevedono che i piani di recupero possono avere ad oggetto non solo un recupero edilizio (nell’ambito del quale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro e ristrutturazione edilizia), bensì anche un recupero urbanistico (che ha ad oggetto la ridefinizione del tessuto urbanistico di un’area o di o di un complesso di aree, anche con riferimento agli spazi ed alle opere pubbliche esistenti).
2.2 Le suddette disposizioni consentono che, nell’ambito delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistenti, siano ricomprese oltre ad edifici particolarmente degradati, anche aree inedificate. Infatti, secondo quanto previsto dal Legislatore, la delimitazione delle zone del territorio comunale da assoggettare a piani di recupero è finalizzata a dettare una disciplina tecnica di dettaglio per facilitare non solo interventi di conservazione, risanamento e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente degradato, ma anche per migliorare e razionalizzare l’assetto urbanistico complessivo di tali zone o comparti edificatori, con la possibilità, quindi, di ricomprendere nelle stesse, anche eventuali aree inedificate, in vista di un loro sfruttamento edilizio. I piani di recupero, infatti, possono avere ad oggetto non solo un recupero edilizio (nell’ambito del quale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro e ristrutturazione edilizia), ma anche di recupero urbanistico che può avere ad oggetto la ridefinizione del tessuto urbanistico di un’area o di un complesso di arre, anche con riferimento agli spazi ed alle opere pubbliche esistenti, assumendo in tal caso il piano di recupero una più specifica funzione programmatoria, intervenendo a ridisegnare l’assetto urbanistico esistente nelle zone soggette a recupero, il che non esclude la possibilità di consentire anche lo sfruttamento di aree inedificate ricomprese nelle zone soggette a recupero urbanistico.
23 Ciò che rileva, ai fini dell’agevolazione fiscale, è la sussistenza dei presupposti individuati dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, comma 1, dettata in materia dei piani di recupero (di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati). La disposizione subordina l’agevolazione fiscale – consistente nell’applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, catastali ed in misura fissa – all’esistenza di un duplice requisito: uno, di carattere oggettivo, costituito appunto dall’inserimento dell’immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato; l’altro, di carattere soggettivo, costituito dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero.
Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende: 1) che il beneficio spetti soltanto quando si realizzino tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa, 2) che, perciò, l’agevolazione sia correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all’atto del trasferimento dell’immobile, e pertanto ne sia giustificata la revoca ove si accerti la insussistenza dei prescritti requisiti (Cass. 11786/2008) 2.4 Nel caso in esame, la revoca dell’agevolazione non è giustificata dall’assenza dei prescritti requisiti, che sono entrambi presenti come puntualizzato dalla CTR che ha accertato che il soggetto che pone in essere il recupero è lo stesso che ha acquistato l’immobile e, nella fattispecie, trattasi di una cooperativa edilizia; – il piano di recupero inerente al Programma di Recupero Urbano denominato *****, nel quale erano ricomprese la particelle catastali che identificano i terreni acquistati, stato approvato con delib. del Consiglio Comunale di Gaeta 04 marzo 2011, n. 18.
2. La Commissione Tributaria Regionale ha fatto buon governo dei principi su richiamati, pertanto, in ragione di siffatti rilievi, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.
PQM
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, tenuta con modalità da “remoto”, il 6 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021