LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21469-2020 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO BELLOTTI;
– ricorrente –
contro
UTG di CAMPOBASSO, MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimati –
avverso il decreto n. 309/2020 del GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSO, depositato il 09/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTO E DIRITTO
1. – C.A., cittadino marocchino, ha presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione che il Prefetto della Provincia di Campobasso ha emesso nei suoi confronti in data 15 gennaio 2020, con notifica del successivo 6 febbraio.
2. – Con decreto depositato il 9 marzo 2020, il giudice di pace di Avellino ha rigettato il ricorso.
Di fronte alle contestazioni mosse dal ricorrente, il giudice ha rilevato, in particolare, che al cittadino marocchino era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, con provvedimento del Questore di Campobasso emesso il 7 giugno 2019 e notificatogli il giorno 19 dello stesso mese, con documentazione appositamente prodotta dall’Amministrazione convenuta.
3. – C.A. presenta ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
Il primo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 5 T.U.I., comma 9 bis. Il secondo motivo assume “motivazione apparente e contraddittoria – omesso esame di circostanze decisive rinvenibili nella documentazione depositata – violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria.
4. – Rileva, in particolare, il ricorrente C.A. che secondo quanto non contestato in causa – è stato titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza al 28 maggio 2019; che nel febbraio 2019 ha presentato istanza di rinnovo del soggiorno per questa causale; che in data 28 maggio 2019 ha presentato una nuova richiesta, con istanza di “conversione” del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale; che, in data 7 giugno 2019, il Questore ha respinto la richiesta di rinnovo formulata del febbraio dello stesso anno; che in data 30 ottobre 2019, con notifica dell’8 novembre, è stata respinta la richiesta di istanza in conversione.
Poste queste premesse, il ricorrente constata essere pure pacifico che l’impugnato provvedimento di espulsione (del febbraio 2020) si richiama e basa in modo univoco sul rifiuto del rinnovo del permesso emesso col provvedimento del giugno 2019. E perciò è illegittimo: posta la proposizione dell’istanza di conversione, il provvedimento di espulsione avrebbe dovuto semmai ancorarsi al provvedimento che ha respinto quest’ultima.
Il giudice del merito – aggiunge ancora il ricorrente – non ha proprio preso in considerazione la problematica, che si era così sviluppata, come per contro avrebbe dovuto.
5. – Il ricorso è fondato.
Secondo l’espresso disposto dell’art. 5 T.U.I., comma 9 bis, infatti, “in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, … il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio della Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa”. Con la conseguenza che il ricorrente ha soggiornato legittimamente sul territorio italiano sino a quanto non gli è stato notificato il rigetto dell’istanza di conversione proposto nel maggio 2019.
6. – Il decreto impugnato va quindi cassato.
Il Collegio, constatato che la specie non necessita di alcun ulteriore accertamento di fatto, ritiene di decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e perciò di annullare il provvedimento di espulsione del Prefetto di Campobasso del 15 gennaio 2020.
Le spese seguono la regola della soccombenza all’esito complessivo della lite e vengono liquidate per l’intero giudizio in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato. Decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione emesso in data 15 gennaio 2020 dal Prefetto di Campobasso nei confronti del ricorrente. Condanna l’UTG di Campobasso al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese dell’intero giudizio, che liquida in Euro 1.600,00 per la fase del merito e in Euro 1.500,00 per il giudizio di legittimità, oltre, per entrambi i casi, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021