Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.22357 del 05/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13310-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4621/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2017 R.G.N. 2525/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

PREMESSO che con sent. n. 4621/2017, pubblicata il 25 ottobre 2017, la Corte di appello di Roma ha accolto il gravame di C.C. e, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, respinta l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, ha dichiarato la sussistenza fra l’appellante e la società Poste Italiane S.p.A. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 26 gennaio 2005, stante la illegittimità del contratto di somministrazione relativo al periodo 26/1/2005 30/4/2005 per difetto di prova del necessario collegamento tra le ragioni indicate nel testo contrattuale e l’attività svolta dalla lavoratrice presso l’Ufficio postale di *****; sentenza con la quale Poste Italiane è stata di conseguenza condannata a corrispondere all’appellante l’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

– che avverso detta sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito la C. con controricorso;

– che risulta depositato dalle parti verbale di conciliazione.

RILEVATO

che in data 19 ottobre 2018 è intervenuto fra le parti un accordo in sede sindacale, come da relativo verbale in atti;

– che deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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