Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.22358 del 05/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19946-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5330/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2018 R.G.N. 5785/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

PREMESSO che con sentenza n. 5330/2017, pubblicata l’8 gennaio 2018, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato sussistente tra M.S. e Poste Italiane S.p.A. un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 17 febbraio 2006, sul rilievo del difetto di prova della effettività della causale indicata nel contratto di somministrazione stipulato con la società Obiettivo Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20; sentenza con la quale Poste Italiane è stata di conseguenza condannata a corrispondere all’appellante l’indennità risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

– che avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

– che la lavoratrice è rimasta intimata;

– che risulta depositato verbale di intervenuta conciliazione fra le parti.

RILEVATO

che in data 30 ottobre 2018 le parti hanno raggiunto un accordo in sede sindacale, come da verbale in atti;

– che sussistono, pertanto, le condizioni perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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