Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2236 del 02/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26485/2016 R.G. proposto da:

I.ME.VA. (Industria meccanica Varricchio) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Michelangelo Pelosi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Pascucci in Roma, via del Monte Oppio, n. 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3309/48/2016, depositata l’11 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Michele Cataldi.

RILEVATO

che:

1. I.ME.VA. (Industria meccanica Varricchio) s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3309/48/2016, depositata l’11 aprile 2016, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento, che aveva accolto il ricorso della medesima contribuente avverso l’atto di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, emesso in materia d’Ires, Irap ed Iva dall’Amministrazione finanziaria e fondato sul disconoscimento, quali costi, dei corrispettivi versati dalla società alla Cooperativa Beneventana lavori, avendo l’Ufficio ritenuto che i dipendenti di quest’ultima, formalmente assunti dalla Cooperativa, fossero in realtà sostanzialmente legati alla contribuente da un rapporto di lavoro subordinato.

L’Ufficio si è costituito con controricorso.

La ricorrente ha depositato una prima memoria, con allegati, al fine di eccepire il sopravvenuto giudicato esterno riflesso, formatosi a seguito della sentenza n. 567/2017 del 9 maggio 2017 del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, che ha accolto nel merito il ricorso della medesima società avverso l’avviso d’addebito emesso dall’Inps sul presupposto che dovessero essere imputati all’I.ME.VA. s.p.a. i rapporti di lavoro facenti formalmente carico alla Cooperativa Beneventana lavori.

Successivamente, la difesa erariale ha depositato la “nota Agenzia prot. n. 2019/.”, nella quale la Direzione provinciale di Benevento dell’Agenzia delle Entrate ha dato atto di provvedere, in conseguenza della predetta sentenza, all’annullamento d’ufficio, in autotutela, dell’avviso d’accertamento qui impugnato, con conseguenti sgravi totali della pretesa fiscale.

Inoltre, la ricorrente ha depositato istanza con la quale ha chiesto la fissazione dell’udienza al fine di fare dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta autotuela.

Infine, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Dato atto che l’Amministrazione ha depositato in atti la dichiarazione di integrale annullamento in autotutela dell’accertamento impugnato, con conseguenti sgravi totali della pretesa fiscale, va considerato che “In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti.” (Cass. 18/04/2017, n. 9753, conforme Cass. 23/09/2011, n. 19533).

2. Le spese processuali di merito e di legittimità si compensano, atteso che solo la sopravvenienza del giudicato civile sul presupposto dell’imposizione ha palesato univocamente l’infondatezza della pretesa erariale all’Amministrazione, che si è correttamente adeguata a tale evenienza, annullando l’atto in sede di autotutela.

P.Q. M.

La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese processuali di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472