LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17154-2015 proposto da:
E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell’avvocato GAETANO TREZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE VALLESI;
– ricorrente –
contro
P. & N. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO BUONTEMPI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 84/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 21/04/2015 R.G.N. 548/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato FEDERICA PARIS, per delega verbale Avvocato MAURO BUONTEMPI.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 84/2015 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in Euro 6.664,48 (per residuo di F.I.R.R.) la somma dovuta dalla P. & N. s.r.l. all’agente E.A., respingendo le ulteriori domande da questi avanzate con il ricorso di primo grado.
2. La Corte di merito ha ritenuto che il rapporto scaturito dal secondo contratto di agenzia, stipulato il 1 agosto 2005 ed avente connotazione essenzialmente novativa del precedente rapporto, era assoggettato alla sola disciplina codicistica e non anche a quella dettata dagli accordi collettivi, non richiamati in contratto; in conseguenza la indennità sostitutiva del mancato preavviso era dovuta in misura pari a sei mensilità (già corrisposte dalla preponente) e non nella misura di otto mensilità rivendicata dall’agente sulla base delle richiamate pattuizioni collettive; analogamente, non era dovuta la indennità suppletiva di clientela prevista dai soli Accordi economici collettivi; quanto alla indennità di cessazione del rapporto di agenzia prevista dall’art. 1751 c.c., la stessa non aveva costituito oggetto di autonoma domanda in primo grado e, comunque, non era sorretta da adeguata allegazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti; nulla spettava poi in relazione ad entrambi i due periodi del rapporto di agenzia a titolo di indennità di maneggio danaro trattandosi di attività accessoria e occasionale, già compensata nell’ambito delle maturate provvigioni; in assenza di specifico motivo di gravame relativo all’ammontare del F.I.R.R. lo stesso andava confermato nella misura riconosciuta in prime cure sulla base di corretto calcolo del consulente tecnico di ufficio.
3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso E.A. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1230 e 1231 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere attribuito al secondo contratto intervenuto tra le parti un effetto novativo del precedente rapporto di agenzia; argomenta che a tal fine non era sufficiente la mera modificazione, sostituzione o integrazione delle clausole del precedente contratto tra le parti in assenza di modifica del titolo o dell’oggetto; era, infine, da escludere la causa novandi alla luce delle espressioni utilizzate dalle parti al punto 15.2. del secondo contratto.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 112 c.p.c.. Premesso di avere sostenuto sin dal ricorso introduttivo che nello stipulare il contratto dell’anno 2005 le parti avevano fatto adesione esplicita o comunque implicita agli Accordi collettivi di settore, si duole che il giudice di appello, ritenuta insussistente la adesione esplicita, avesse omesso di pronunziare sulla questione della adesione implicita riproposta in seconde cure.
3. Con il terzo motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla circostanza che il contenuto del (secondo) contratto di agenzia evidenziava il recepimento di istituti tipici previsti dall’allora vigente Accordo economico collettivo.
4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 dell’Accordo economico collettivo del 20.3.2002 assumendo che dalla prova espletata emergeva la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto all’indennità di maneggio danaro.
5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. La sentenza impugnata è pervenuta all’affermazione dell’effetto novativo del precedente rapporto connesso alla stipula del secondo contratto di agenzia sulla base di un’interpretazione del testo contrattuale che ha valorizzato le clausole contenute nel relativo art. 15 e il mancato riferimento agli istituti tipici della contrattazione collettiva, espressamente evocati, invece, con il primo contratto stipulato tra le parti; secondo la Corte di merito la previsione di un’unitarietà convenzionale non escludeva la possibilità della differente regolamentazione pattizia del periodo più recente del rapporto nel cui ambito emergeva la chiara volontà delle parti di non fare più riferimento agli Accordi economici collettivi ma unicamente al codice civile.
5.2. Da tanto deriva che poiché con il motivo in esame si contesta la qualificazione del secondo contratto come negozio a contenuto essenzialmente novativo, qualificazione frutto di un processo interpretativo del giudice di merito, parte ricorrente, per poter incrinare tale qualificazione, non poteva limitarsi a denunziare la violazione e falsa applicazione delle previsioni codicistiche in tema di novazione ma avrebbe dovuto dedurre violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto ed argomentare in ordine al mancato rispetto degli stessi da parte del giudice di merito, specificando i canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di appello se ne era discostato o denunziare vizio di motivazione mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle incongruità logiche del ragionamento seguito dalla Corte di merito, dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima (Cass. 06/06/2013, n. 14318; Cass. 22/11/2010, n. 23635).
5.3. Le censure articolate con il motivo in esame, affidate ad alcune condivisibili enunciazioni di principio della giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti necessari per il realizzarsi dell’effetto novativo, si rivelano quindi inidonee ad inficiare la decisione che riposa sull’accertamento, non adeguatamente contrastato, della esistenza, desumibile dal contenuto del secondo contratto, di una chiara volontà delle parti contrattuali di sostituire il precedente rapporto regolato (anche) dagli Accordi collettivi di settore con altro rapporto regolato solo dalla disciplina dettata dal codice civile.
6. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
6.1. L’affermazione della Corte di merito circa la esclusiva applicabilità della disciplina codicistica e non anche della regolamentazione collettiva stabilità dagli accordi di settore, rende, infatti, inconfigurabile già in astratto la dedotta omessa pronunzia sulla domanda, che si asserisce non esaminata dal giudice di primo grado e riproposta in sede di memoria di costituzione di appello, relativa alla implicita adesione alla regolamentazione collettiva contenuta nel secondo contratto di agenzia; in concreto e’, anzi, da rilevare che la sentenza impugnata ha espressamente escluso che vi sia stato rinvio esplicito o implicito agli Accordi economici collettivi (sentenza, pag. 6, primo capoverso) e tanto determina il mancato accoglimento del motivo.
7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non conforme all’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che pretende che il fatto del quale si denunzia omesso esame sia costituito da un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica (ex plurimis, Cass. 03/10/2018 n. 4035; Cass. Sez. Un. 07/04/2014 n. 8053) mentre il motivo in esame deduce l’omesso esame di clausole contrattuali e specificamente quelle che si asserivano conformi alla disciplina di alcuni istituti regolati dall’Accordo economico collettivo vigente all’epoca. In ogni caso tali elementi, che sono stati comunque esaminati dal giudice di merito, risultano privi di decisività nel senso che anche a voler ammettere che alcuni istituti sono regolati dal secondo contratto in modo conforme alla disciplina collettiva all’epoca vigente tanto non implica una recezione integrale, per gli aspetti non specificamente richiamati, di quanto stabilito dall’Accordo economico di settore e sotto questo profilo non inficia l’accertamento del giudice di merito circa la volontà contrattuale della parti di voler escludere, per gli aspetti non espressamente regolati, l’applicazione dell’Accordo economico collettivo.
8. Il quarto motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 dell’Accordo economico collettivo del 20.3.2002 è inammissibile in relazione al periodo fino alla decorrenza del secondo contratto di agenzia; la censura articolata non e’, infatti, incentrata sul significato e sulla portata applicativa della disposizione collettiva evocata, come richiesto dallo specifico vizio denunziato (Cass. Sez. Un. 28/10/2020, n. 23745; Cass. 21/08/2020, n. 17570Cass. 26/06/2013, n. 16038; Cass. 28/02/ 2012, n. 3010; Cass. 28/11/ 2007, n. 24756; Cass. 31/C)5/ 2006, n. 12984) ma sulla ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa; in altri termini ciò che viene censurato è l’accertamento di merito del giudice di appello laddove questi, sulla base delle emergenze in atti, ha ritenuto il carattere accessorio ed occasionale dell’attività di maneggio danaro svolta dall’agente ed evidenziato che tanto poneva la fattispecie esaminata al di fuori della previsione degli Accordi economici collettivi che prefiguravano un incarico continuativo con connessa responsabilità contabile dell’agente in caso di ammanchi di cassa; tale accertamento poteva essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione delle parti, evocato nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, vizio al quale non sono riconducibili le censure articolate, che non denunziano alcun omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 essendo intese inammissibilmente a sollecitare un diverso apprezzamento nel merito delle risultanze di causa, vale a dire un sindacato precluso al giudice di legittimità (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357).
8.1. L’esame del motivo relativo alla violazione dell’Accordo collettivo in relazione al periodo successivo alla stipula del secondo contratto risulta assorbito dalla considerazione della non applicabilità del detto accordo, affermata in relazione a tale periodo dalla Corte di merito con accertamento non validamente incrinato dalle censure articolate dall’odierno ricorrente (v. p.. 5 e 6).
9. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.
10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021