LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15331-2018 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5213/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2017 R.G.N. 5511/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.
RILEVATO
CHE:
La società TELECOM cedeva alla società ITS (poi SIRM) il ramo d’azienda presso cui era addetto il dipendente D.A.. La cessione veniva dichiarata illegittima con condanna della Telecom al pagamento delle retribuzioni dovute al D. dall’agosto 2012 al 30 aprile 2013 al luglio 2014 (come da decreti ingiuntivi opposti ma confermati dalla Corte d’appello di Roma del 22.11.17).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Telecom, affidato ad unico motivo, cui resiste il D. con controricorso, poi illustrato con memoria.
CONSIDERATO
CHE:
La società ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver detratto dal dovuto quanto dal lavoratore percepito a titolo di indennità di disoccupazione dall’INPS, stante la natura risarcitoria della riconosciuta retribuzione.
Il ricorso è doppiamente infondato.
Sia perché l’indennità di disoccupazione non è detraibile (non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall’INPS, cfr. Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18), sia in quanto il dovuto da Telecom non ha natura risarcitoria ma retributiva (come recentemente affermato da questa Corte, Cass. n. 29091/19, n. 16793/20, n. 16792/20, etc.).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Valutato che l’orientamento di legittimità cui si aderisce è successivo al deposito del presente ricorso, si stima equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021