Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2246 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25110/12 R.G. proposto da:

CA.NI., C.M. e C.D., qualità di eredi di Ca.Mi., rappresentati e difesi, come da procura a margine dell’istanza D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, dagli avv.ti Italo Doglio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Manca Bitti, in Roma, via Luciani, n. 1;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 40/08/12 depositata in data 6 giugno 2012 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2020 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa De Renzis Luisa, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

RILEVATO

che:

1. Ca.Mi. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione reddito non dichiarato, in relazione agli anni d’imposta 2006 e 2007, all’esito di una verifica dalla quale era emerso che il contribuente, dipendente della Sardegna Resort s.r.l. in qualità di Capo ricevimento presso l’hotel Cala di Volpe, aveva ricevuto diverse somme a titolo di mance, regalie e rimborsi spese corrisposte dalla clientela dell’albergo.

2. La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso, ritenendo tassabili tutte le somme di denaro che il lavoratore subordinato aveva percepito da terzi, non a titolo retributivo, ma sotto forma di “mance” in occasione dell’espletamento delle mansioni inerenti il suo status di lavoratore alle dipendenze di un terzo.

3. Proposto appello dal contribuente, il quale ribadì che l’erogazione delle mance non dipendeva dal rapporto di lavoro tra datore e lavoratore, ma esclusivamente dal rapporto liberale che si instaurava tra il cliente ed il lavoratore, sicchè doveva escludersi l’applicabilità dell’art. 51 t.u.i.r., che invece presupponeva che il rapporto di lavoro fosse non l’occasione, ma la causa della mancia, la Commissione regionale, accogliendo parzialmente l’appello, osservò che si trattava di reddito estraneo al rapporto di lavoro, ed in particolare di liberalità di carattere esclusivamente personale inquadrabile nell’ambito dell’art. 770 c.c., assoggettabile all’imposta del reddito per la quota parte erogata dal cliente con la finalità di remunerare il dipendente per i servizi richiesti e resi nell’ambito dell’attività lavorativa (“…costituiscono elemento da assoggettare all’imposta del reddito nella misura coerente con la reale liberalità netta remunerata quale corrispettivo conseguente ad un rapporto fiduciario personale compiuto nell’ambito di servizi richiesti e resi nell’attività lavorativa…”).

4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Ca.Mi., con due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a sei motivi.

5. In data 26 novembre 2018, Ca.Ni., C.M. e C.D., nella qualità di eredi di Ca.Mi., hanno depositato istanza con la quale hanno dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie di cui alla disposizione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 ed hanno chiesto, ai sensi dello stesso D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, la sospensione del processo.

In accoglimento dell’istanza, il Collegio, all’esito della adunanza camerale del 20 novembre 2018, con ordinanza resa in pari data, ha sospeso il processo, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10.

L’Agenzia delle entrate, con istanza datata 18 maggio 2020, alla quale è stata allegata comunicazione di regolarità della definizione della lite, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

In prossimità dell’adunanza camerale Ca.Ni., C.M. e C.D., in qualità di eredi di Ca.Mi., hanno depositato istanza con la quale chiedono dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49 e 51 e sostengono che la C.T.R., nell’affrontare la questione della tassabilità delle “mance”, ha attribuito rilevanza decisiva alla circostanza che le somme sono erogate dai clienti ai sensi dell’art. 770 c.c., comma 2, “ossia in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”.

A loro avviso, la sentenza impugnata viola le disposizioni normative richiamate in rubrica, le quali comprendono tra i redditi di lavoro dipendente soltanto le erogazioni liberali che “derivano” (art. 49) e sono percepite “in relazione” (art. 51) al rapporto di lavoro.

Considerato che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 definisce come reddito di lavoro i proventi che “derivano” dal rapporto tra datore di lavoro e dipendente avente ad oggetto la prestazione di lavoro, mentre le mance ineriscono ad un rapporto diverso, ossia quello che intercorre tra cliente e lavoratore, e che l’art. 51 t.u.i.r., a sua volta, attribuisce rilevanza alla sola circostanza che le “erogazioni liberali” siano percepite “in relazione” al rapporto di lavoro, ossia che siano collegate da un nesso di causalità con il rapporto di lavoro, secondo la prospettazione dei ricorrenti, “le erogazioni liberali” (come le mance) possono essere qualificate come reddito di lavoro dipendente solo quando sussiste un nesso di causalità con il rapporto di lavoro, con la conseguenza che, qualora tale nesso manca, il provento non può essere qualificato tale.

2. Con il secondo motivo denunciano la sentenza impugnata per omesso esame di un punto decisivo, facendo rilevare che la C.T.R. ha osservato che le mance rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente quanto alla quota parte che rappresenta il carattere remunerativo e per individuare tale quota astratta ha ritenuto “…ragionevole rapportare l’imposizione alla metà del carico fiscale previsto per la donazione come sopra esaminata”, omettendo di accertare quale sarebbe tale quota parte.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la difesa erariale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. ritenuto di dover considerare tassabili solo le mance caratterizzate dall’animus donandi, richiamando la disciplina dell’art. 770 c.c., nonostante l’oggetto della controversia fosse circoscritto alla tassabilità o meno per l’intero dell’ammontare delle mance percepite.

4. Con il secondo motivo, la Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 51 t.u.i.r. e art. 770 c.c., in quanto i giudici regionali, prevedendo che dal totale degli importi ripresi a tassazione debba essere dedotta una percentuale forfettaria del 50 per cento, in conformità a quanto previsto dall’art. 770 c.c., non invocabile nel caso di specie, hanno disatteso la disposizione di cui all’art. 51 t.u.i.r., che si basa sulla “onnicomprensività” del concetto di reddito di lavoro dipendente, prevedendo la totale imponibilità di quanto il dipendente riceve.

5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate censura la decisione impugnata per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la C.T.R. proceduto ad una errata ricostruzione dei fatti di causa.

6. Con il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale, la controricorrente denuncia contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, sottolineando che i giudici di merito, dopo avere ritenuto la generale assoggettabilità a tassazione di quanto a qualsiasi titolo percepito dal dipendente sulla base dell’art. 51 t.u.i.r., quantificano forfettariamente (nella misura del 50 per cento) gli importi da sottoporre a tassazione, senza peraltro indicare il percorso logico giuridico seguito per giungere a tale quantificazione.

7. Con il sesto motivo del ricorso incidentale (indicato nel controricorso con il numero 1), l’Agenzia delle Entrate censura, in via subordinata, la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., deducendo che, in caso di ritenuta non fondatezza delle precedenti doglianze, la sentenza risulta comunque errata laddove ha applicato una riduzione forfettaria degli importi da sottoporre a tassazione, essendo precluso, in ambito tributario, il giudizio secondo equità.

8. Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso, come sopra esposto, va rilevato che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 18 maggio 2020, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, allegando comunicazione della regolarità della definizione agevolata della lite, dalla quale si evince che le parti contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ed hanno provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione.

Anche i contribuenti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

9. Considerato che alla luce della richiesta dell’Agenzia delle entrate non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente, in accoglimento di tale richiesta e in conformità ai principi indicati da Cass. n. 24083 del 3 ottobre 2018, va dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendosi verificata la fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata ed avendo i contribuenti provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

Le spese del processo estinto, ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 restano a carico della parte che le ha anticipate.

PQM

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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