Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.22462 del 06/08/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2876-2019 proposto da:

C.M., quale erede e quale procuratore speciale di CH.RA.GI., CH.GI., CA.IR. quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore CA.GI., CA.AL. quale amministratore di sostegno di CA.EB., R.R., P.M., CA.LO., CA.FE., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SABIA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANDOMENICO ROSSETTI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 2108/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE In data 28 marzo 2017 i ricorrenti nominati in epigrafe hanno presentato alla Corte d’Appello di Ancona domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo civile definito con sentenza del Tribunale di Macerata n. 761 del 31 luglio 2015, passata in giudicato il 1 settembre del 2016.

La domanda è stata rigettata con decreto L. n. 89 del 2001, ex art. 3 e la conseguente opposizione ex art. 5 ter stessa legge è stata pur essa rigettata, sul rilievo che alla data del 28 marzo 2017 – nella quale il procuratore dei ricorrenti, avvocato Giandomenico Rossetti, aveva proposto il ricorso – il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 era già spirato.

I ricorrenti avevano sostenuto che – poiché il menzionato avvocato Rossetti aveva lo studio in Macerata – nella specie dovesse applicarsi la sospensione dei termini di cui all’art. 49 del D.L. n. 189/2016 (interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016 e integrato dal D.L. n. 8 del 2017; il comune di Macerata rientrava, infatti, nell’elenco di cui all’Allegato 2 al decreto, richiamato dal comma 9 ter del suddetto art. 49.

La Corte di Appello ha ritenuto inapplicabile l’invocata sospensione dei termini sul rilievo che nulla dimostrava che l’avvocato Rossetti fosse stato officiato prima dell’esaurimento del termine, scaduto il 1 marzo 2017, per la presentazione del ricorso per l’equa riparazione (proposto il 28 marzo 2017).

Gli odierni ricorrenti hanno presentato ricorso, fondato su un solo motivo, per la cassazione del suddetto decreto. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 22 ottobre 2020, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria.

Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3, in relazione al D.L. n. 189 del 2016, art. 49, comma 3, 4 e 9 ter convertito in legge il 15 dicembre dei 2016, con L. n. 229, così come integrato dal D.L. n. 8 del 2017. I ricorrenti rilevare che, pacifico essendo che la sentenza che aveva definito il giudizio presupposto era passata in giudicato il 1 settembre del 2016, la scadenza del termine semestrale per presentare la domanda di equa riparazione, originariamente cadente marzo 2017, risultava prorogata al 31 marzo, per effetto della sospensione dei termini prevista dalle menzionate disposizioni.

Nel mezzo di gravame si argomenta che la sospensione prevista dall’art. 49 del suddetto decreto legge opera, per gli avvocati che non abbiano presentato la dichiarazione di inagibilità del proprio studio professionale, fino al 31 marzo del 2017 e, ciò, indipendentemente dal momento in cui essi abbiano ricevuto l’incarico professionale.

Il motivo di ricorso è infondato.

Il D.L. n. 8 del 2017, art. 17, comma 1, (convertito con modificazioni con la L. n. 45 del 2017) ha introdotto nel D.L. n. 189 del 2016, art. 49 (convertito con modificazioni con la L. n. 229 del 2016) il comma 9 ter, che recita: “Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d’ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché i rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l’esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all’ufficio giudiziario interessato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda”.

Il comma 2 del suddetto art. 17 prevede inoltre che “Se la dichiarazione di cui al D.L. n. 189 del 2016, art. 49, comma 9-ter, secondo periodo, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017”.

Alla stregua di tali disposizioni è dunque indubbio che, per l’avvocato che abbia il proprio studio in uno dei comuni indicati nell’Allegato 2 al D.L. n. 189 del 2016, i termini processuali sono in ogni caso sospesi fino al 31 marzo 2017.

Il punto, tuttavia, è che, affinché la suddetta sospensione possa operare per un determinato atto processuale, è necessario che si tratti di un atto del cui compimento sia stato officiato utilmente (vale a dire, in epoca in cui l’atto poteva ancora essere compiuto) un avvocato avete il proprio studio in uno dei comuni indicati nell’Allegato 2 al D.L. n. 189 del 2016. Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe alla parte che abbia lasciato scadere un termine processuale la possibilità di eludere la conseguente decadenza nominando (eventualmente in affiancamento ad altro avvocato già nominato) un difensore avente lo studio in uno dei comuni indicati nell’Allegato 2 al D.L. n. 189 del 2016; tale conclusione contrasterebbe con principi generali del sistema delle decadenze processuali, oltre che con la ratio della disposizione recata da detto decreto legge, che è quella evitare che i problemi organizzativi derivati dagli eventi sismici pregiudichino la possibilità degli avvocati aventi lo studio nei comuni colpiti dal sisma di adempiere ai propri doveri professionali nei confronti degli assistiti.

Nella specie i ricorrenti non riferiscono di aver dedotto e dimostrato in sede di merito che l’incarico di introdurre la domanda di equa riparazione era stato da loro conferito all’avvocato Rossetti in epoca anteriore al 1 marzo 2017, data di scadenza del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4. Correttamente, quindi, la corte distrettuale ha ritenuto inapplicabile, nella specie, la sospensione dei termini processuali di cui si discute.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472