LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10548/2020 proposto da:
O.S., elettivamente domiciliato presso l’avvocato Simona Maggiolini, dalla quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2796/2018 della CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 9/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
CHE:
O.S., cittadino della *****, propose ricorso, innanzi al Tribunale di Bologna, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato la protezione internazionale ed umanitaria con ricorso che il Tribunale di Bologna respinse, rilevando che: le dichiarazioni del ricorrente erano inattendibili e contraddittorie; non era riconoscibile la protezione sussidiaria, sub D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), poiché dai rapporti UNHCR esaminati non si desumeva una situazione di violenza indiscriminata; non era riconoscibile la protezione umanitaria per l’insussistenza di condizioni di vulnerabilità.
Avverso tale ordinanza propose appello il Success che la Corte territoriale, con sentenza emessa il 9.10.19, ha rigettato, osservando che dalle varie fonti esaminate non era dato evincere i presupposti della protezione sussidiaria, mentre il ricorrente non aveva allegato alcuna condizione di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria, avendo invece prestato acquiescenza in ordine al capo dell’ordinanza impugnata relativo alla sua non credibilità.
O.S. ricorre in cassazione con due motivi.
Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO
CHE:
Il primo motivo denunzia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 111 Cost., in ordine alla protezione umanitaria, non avendo la Corte d’appello analizzato compiutamente le fonti citate dal ricorrente relative all’attuale situazione della *****, mentre da fonti aggiornate (***** 2019 e EASO 2018) si desumevano informazioni sulla sussistenza di violenza indiscriminata nella regione di provenienza dell’istante.
Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,27, nonché omesso esame di fatto decisivo, avendo la Corte territoriale escluso la protezione sussidiaria e quella umanitaria sulla basa della ritenuta inattendibilità del ricorrente, omettendo di tener conto che, pur nell’insussistenza di violenza indiscriminata, il sistema di vendette private diffuso in ***** avrebbe legittimato le protezioni richieste.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU, art. 47 Carta diritti UE, art. 46 direttiva n. 32/13, art. 111 Cost., nonché omesso esame di fatto decisivo, non avendo la Corte d’appello esaminato tutti gli elementi di causa in modo da garantire il diritto ad un ricorso effettivo.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente deduce censure di merito, basate su fonti successive alla sentenza impugnata.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti ovvero a fornire una diversa interpretazione della questione delle vendette private, il cui pericolo specifico per il ricorrente è stato escluso dallo scrutinio d’inattendibilità del racconto reso.
Il terzo motivo è inammissibile per la genericità della critica, contenendo censure generiche e sostanzialmente inerenti al merito circa l’omesso esame di elementi di fatto e di diritto, e il mancato espletamento dell’onere di cooperazione istruttoria, senza alcun concreto riferimento alla sua condizione individuale e ai fatti costitutivi della protezione internazionale ed umanitaria.
Nulla per le spese, poiché il Ministero non ha depositato il controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021