Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22483 del 06/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

suL ricorso 10320/2020 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in Petilia Policastro (KR), alla via Arringa n. 60, presso lo studio dell’avv. G. Scordamaglia, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno *****, Procura Della Repubblica Di Catanzaro;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1882/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 daL CONS. SOLAINI LUCA.

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto da T.S., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese per timore dopo che era stato sequestrato a scopo di estorsione di denaro.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente non credibile perché la narrazione non era circostanziata, era incoerente e priva di riscontri; la Corte distrettuale non ha, quindi, riconosciuto né lo status di rifugiato né la protezione internazionale. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata in Pakistan per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (1) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa valutazione dei documenti prodotti e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., con riferimento ai profili di credibilità e per errata valutazione in merito alle dichiarazioni del ricorrente; (2) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3 e art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., con riferimento alla situazione di violenza indiscriminata in Pakistan, regione del Kashmir; (3) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, e art. 14, comma 1, lett. b), per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (4) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e per mancata comparazione tra violazione dei diritti umani e condizioni transitorie del paese d’origine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto contesta la valutazione discrezionale (ma non arbitraria) espressa dalla Corte d’appello sulla non credibilità del ricorrente, che è incensurabile nel presente giudizio di legittimità se congruamente motivata, come nella specìe, ed in virtù della quale, la Corte d’appello non era tenuta a nessuna cooperazione istruttoria.

Il secondo motivo è fondato con assorbimento dei restanti, in quanto la Corte d’appello nel motivare il rigetto della protezione sussidiaria, in particolare dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha fatto riferimento ad una regione diversa da quella da cui il ricorrente ha dichiarato di provenire e cioè il Kashmir, eccezione che il richiedente ha corroborato riportando quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi (v. pp. 10-12 del ricorso).

In accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo ed assorbiti i restanti, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e assorbe i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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