Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22485 del 06/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14619/2020 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliato in Roma V. Luigi Pirandello 67 Pal A presso lo studio dell’avvocato Belmonte Sabrina che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fedeli Bruno;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno *****, Pubblico Ministero;

– intimato –

avverso la sentenza n. 800/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da I.R., cittadino nigeriano (Edo State), avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese perché i suoi genitori e i suoi fratelli sono morti senza sapere perché morivano. In particolare, i suoi quattro fratelli sono morti dopo essersi ammalati improvvisamente così come i suoi genitori e sua moglie: che i medici avevano detto che era un problema familiare e spirituale ovvero qualche stregoneria. Il ricorrente ha dichiarato di non voler tornare in Nigeria perché teme di ammalarsi.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente non credibile perché la narrazione era generica e contraddittoria. La Corte distrettuale non ha, quindi, riconosciuto né lo status di rifugiato né la protezione internazionale. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata in Nigeria per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (1) sotto un primo profilo, per erronea interpretazione deì fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 3 e 14, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, in combinato disposto con l’art. 4 paragrafo 3 d) della dir. 2004/83/CE e dell’art. 13, paragrafo 3 a) della dir. 2005 della dir. 2005/85/CE; (2) sotto un secondo profilo, per erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda e per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto, condotto dalla Corte d’appello sulla base delle fonti consultate, della situazione generale della Nigeria e della zona di provenienza del ricorrente, che il ricorrente contesta contrapponendovi altre fonti, ma in termini di mero dissenso.

Il secondo motivo sull’umanitaria è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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