Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22486 del 06/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17073/2020 proposto da:

A.K., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rosa Oddone, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 187/2020 della CORTE D’APPELLO di Torino pubblicata il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 da FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Torino, pubblicata il 14 febbraio 2020, con cui è stato respinto il gravame proposto da A.K. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo piemontese. La nominata Corte ha negato che al ricorrente spettasse alcuna forma di protezione internazionale.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), o, comunque, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Viene rilevato che la Corte di merito si sarebbe limitata a negare quanto dedotto in giudizio dall’odierno ricorrente, mancando di apprezzare la propria vicenda personale che sarebbe stata oggetto di “semplici enunciazioni di conferma” dell’ordinanza pronunciata dal giudice di prime cure. La Corte distrettuale, secondo l’istante, avrebbe finito per attribuire rilevanza ad elementi che un approfondimento accurato di luoghi e circostanze avrebbe ragionevolmente consentito di superare.

Il motivo è inammissibile.

Esso pecca di totale astrattezza e manca di confrontarsi coi plurimi elementi di incongruità che la Corte di appello ha ravvisato nella narrazione che il richiedente ha sottoposto alla Commissione territoriale. E’ sufficiente qui ricordare che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578).

2. – Il secondo mezzo oppone l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La sentenza e qui impugnata con riguardo alla decisione di rigetto della domanda di protezione umanitaria. Rileva il ricorrente che, nell’argomentare tale domanda, aveva posto in luce la situazione di estrema vulnerabilità che lo riguardava e il positivo percorso di inserimento sociale da lui intrapreso in Italia.

Anche tale mezzo è inammissibile.

Il ricorrente formula proposizioni che trovano smentita nella sentenza impugnata, la quale, per un verso, ha evidenziato come non fossero state allegate particolari condizioni di vulnerabilità personale o compromissioni di diritti fondamentali in patria e, per altro verso, ha escluso che il richiedente avesse raggiunto nel paese di accoglienza “alcun grado di seria e comprovata integrazione sociale e lavorativa”. La prima affermazione – conforme al principio per cui la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016) -avrebbe dovuto essere contrastata dalla deduzione di un vizio processuale, dando puntualmente conto della formulazione, nel corso del giudizio di merito, di una allegazione nel senso indicato. La seconda affermazione sottende, poi, un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, che il ricorrente si limita a contestare, in modo del tutto generico, oltretutto.

3. – Il ricorso deve allora dichiararsi inammissibile.

4. – Non è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ Sezione Civile, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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