Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22500 del 09/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9462-2020 proposto da:

B.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO DI PALMA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto RG 989/2019 del TRIBUNALE di VENEZL/, depositato il 06/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rilevato che con il ricorso in epigrafe si è impugnato il decreto con il quale il Tribunale di Venezia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato l’inammissibilità dell’istanza di concessione della protezione internazionale poiché essa reitera una pregressa istanza senza allegare elementi nuovi; che il Ministero intimato non ha inteso costituirsi depositando un atto denominato “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

2. considerato che con atto sottoscritto dalla parte pervenuto in cancelleria entro i termini dell’art. 390 c.p.c., comma 1, il ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso;

3. ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l’estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2021

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