LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14532-2020 proposto da:
T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 272/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 05/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1 Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Lecce, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego in prima istanza della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis – poiché il decidente, nel pronunciarsi nei riferiti termini, si era richiamato a fonti informative di cui non aveva indicato la data, in tal modo precludendo ogni valutazione circa il loro aggiornamento.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. L’unico motivo che suffraga il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha da tempo chiarito che ove si “intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c.” (Cass., Sez. I, 16/12/2020, n. 28781).
Il criterio in parola enunciato in relazione alla più grave ipotesi della completa tacitazione delle fonti informative utilizzate ai fini della decisione, ben si presta a regolare anche il caso, intuitivamente di minore gravità, oggetto dell’odierno giudizio, tanto più che l’indicazione della fonte qui utilizzata quantunque priva di data, stante l’accessibilità consentita a chiunque, rende più agevole contestarne non solo lo specifico contenuto, ma anche l’attualità, attesa la periodicità con cui le fonti in questione vengono costantemente aggiornate, sicché l’onere di allegazione che si richiede al ricorrente, oltre a poter essere soddisfatto anche per mezzo di altre fonti, può riuscire assolto perfino indicando la medesima fonte informativa utilizzata dal decidente, ma di epoca più recente.
Ne discende che, essendo, perciò, onere del ricorrente contestare in modo specifico le affermazioni operate dal decidente a margine del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, indicando le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, la mancanza di tale allegazione preclude alla Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura e rende per questo il ricorso inammissibile (Cass., Sez. I, 20/10/2020, n. 22769).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2021