LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14533-2020 proposto da:
E.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 12144/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 25/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1 Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Lecce, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria, e se ne chiede la cassazione sul rilievo “della violazione di legge, vizio di motivazione apparente ed omesso esame di un fatto decisivo” in ordine alla valutazione di credibilità del richiedente, poiché la motivazione con la quale il decidente aveva ritenuto il richiedente non credibile risultava meramente apparente e comunque al di sotto del minimo costituzionale.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. L’unico motivo di ricorso è inammissibile per evidente estraneità alla ratio decidendi enunciata nel provvedimento impugnato.
Contrariamente a quanto invero allega il motivo che, pur non ignorando che l’accesso alle invocate misure sia stato negato dal Tribunale non per aver ritenuto il richiedente non credibile (“dl giudice di merito, pertanto, non mette in dubbio e nemmeno in discussione la credibilità del ricorrente” si legge a pag. 3), ne censura tuttavia il deliberato sotto questo specifico profilo, lamentando un composito vulnus motivazionale, la decisione impugnata ha inteso respingere le svolte richieste sviluppando a conforto del rigetto pronunciato nell’occasione ragioni del tutto diverse da quella su cui si intrattiene il motivo.
3. Più in dettaglio il decidente di merito, ripercorsa la vicenda nei suoi aspetti fattuali, ha escluso la ricorrenza delle condizioni per far luogo al rifugio in quanto “i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza… “; ha escluso la ricorrenza delle condizioni per far luogo alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), non avendo il richiedente allegato “elementi da cui desumere un rischio di un danno grave”; ha escluso la ricorrenza delle condizione per far luogo alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), dianzi citato poiché alla luce delle fonti informative consultate “non si registrano situazioni di violenza generalizzata”; ha infine escluso la ricorrenza delle condizioni per far luogo alla protezione umanitaria non essendo ravvisabili “condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla vicenda personale narrata” e dovendo al contrario ravvisarsi “l’assenza di un serio percorso integrativo”.
4. Rispetto a questo percorso motivazionale, che chiarisce le ragioni di rigetto nel merito delle istanze del richiedente, le valutazioni che il decidente esprime talora in ordine alla sua credibilità, oltre a non essere conclusive, hanno mera valenza di notazione incidentale e non incarnano un’autonoma ratio decidendi impugnabile in questa sede.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2021