Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22503 del 09/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14535-2020 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 2711/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 07/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1 Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Lecce, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo “della violazione di legge e vizio di motivazione apparente in ordine alla valutazione di credibilità del richiedente, poiché la motivazione con la quale il decidente aveva ritenuto il richiedente non credibile risultava meramente apparente e comunque al di sotto del minimo costituzionale.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo di ricorso è infondato nella duplice allegazione cui esso mette capo.

Osservato per vero che il decidente ha denegato il riconoscimento delle misure reclamate disconoscendo motivatamente la credibilità del ricorrente, poiché i fatti dal medesimo narrati risultano, nella rappresentazione di dettagli di non secondario rilievo, lacunosi generici ed inidonei ad attestare un reale vissuto (cfr. pag. 6 della motivazione), non sussiste, di conseguenza, la lamentata violazione di legge sotto il profilo della motivazione “sotto soglia”, poiché il vulnus in parola è ravvisabile in relazione ad un’anomalia motivazionale che integri una violazione di legge costituzionalmente rilevante, di talché, considerata la nomenclazione a tal fine, sia pur indicativamente, offerta dalle SS.UU. 8053/14 e 8054/14, essa non è riscontrabile nel caso in esame ove il provvedimento è accompagnato da congrua e coerente motivazione; non sussiste, per vero, neppure il lamentato vizio di motivazione apparente, risultando chiaro, esplicito e logico l’iter argomentativo a mezzo del quale il decidente ha indicato le ragioni per cui il richiedente non possa ritenersi credibile.

3. Il ricorso va dunque respinto.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo, ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2021

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