LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2796-2020 proposto da:
C.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 955/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/06/2019 R.G.N. 2109/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. la Corte di Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2019, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da C.A., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Collegio, dopo aver considerato che l’impugnazione aveva ad oggetto il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, ha ritenuto di non rilevare nel caso di specie “situazioni di particolare vulnerabilità” in capo al richiedente, “né vi è alcun tipo di radicamento in Italia” che giustifichi il rilascio del permesso;
3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con un unico motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. il motivo di ricorso denuncia violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., sostenendo che nel caso in esame sarebbe presente una condizione di vulnerabilità nell’istante per la giovane età (nato il 15 maggio 1994) e per le esperienze subite in Libia, cui andrebbero aggiunte gli elementi correlati al “percorso di integrazione”;
2. la censura è inammissibile, in quanto essa non individua un errore di diritto ma si limita ad esprimere un diverso avviso circa la condizione di vulnerabilità del richiedente protezione, senza nemmeno specificare quando le circostanze che determinerebbero detta condizione soggettiva siano state allegate e come le medesime siano state comprovate;
il provvedimento impugnato ha invece messo in evidenza che non vi erano allegazioni né in ordine ad una personale situazione di vulnerabilità, né relative ad una effettiva integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia dal richiedente, “nemmeno documentata”, richiamando a sostegno Cass. n. 4455 del 2018, alla quale coerentemente si conforma;
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione intimata;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2021